Silenzio inadempimento, cessazione se il Comune provvede nel giudizio (TAR Sicilia n. 1106 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario. Presupposto della condanna è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione. Se nel corso del giudizio l’amministrazione adotta un provvedimento che conclude il procedimento, l’interesse viene soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le censure relative al contenuto del provvedimento conclusivo appartengono al merito e sono scrutinate solo a seguito della sua rituale impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al SUAP del Comune di Calatabiano, in data 17 giugno 2024, un’istanza per l’approvazione di un piano di lottizzazione turistico in variante al Piano Regolatore vigente, per la realizzazione di un residence turistico-ricettivo, chiedendo l’attivazione della procedura di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. L’Ufficio Tecnico comunale, con nota del 9 agosto 2024, ha richiesto un’integrazione documentale, riconoscendo la legittimità della proposta e la necessità della variante. La documentazione è stata trasmessa in data 2 settembre 2024.

Nonostante i solleciti e un formale invito-diffida del 17 dicembre 2025, il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio, in data 20 febbraio 2026, il responsabile del procedimento ha rigettato l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che con l’istanza del 17 giugno 2024 il ricorrente ha chiesto l’attivazione della procedura ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, che in Sicilia trova applicazione e consente una procedura eccezionale di variante urbanistica, funzionale all’implementazione degli impianti produttivi. Ciò posto in termini generali, il Collegio ha precisato che oggetto del giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è il mancato esercizio del potere amministrativo, ossia l’inerzia lesiva per l’interessato.

Secondo giurisprudenza consolidata, presupposto della condanna è che persista l’inerzia al momento della pronuncia. L’interesse ad agire permane se l’amministrazione si limita ad atti infraprocedimentali o soprassessori, che non concludono il procedimento. Nel caso di specie, invece, il Comune ha adottato un provvedimento ultimativo: con l’atto del 20 febbraio 2026 ha accertato la carenza dei presupposti di legge, disposto la non attivazione della procedura di variante e rigettato l’istanza, in quanto contraria alla pianificazione urbanistica vigente.

Il Tribunale ha quindi affermato che l’interesse sostanziale nel giudizio ex art. 117 cod. proc. amm. afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, in ossequio agli obblighi di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Pertanto vanno ritenute integrate le condizioni per la pronuncia di merito ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Le argomentazioni del ricorrente, secondo cui la competenza spetterebbe alla conferenza di servizi e al consiglio comunale, attengono a profili di merito, scrutinabili solo a seguito della rituale impugnazione del provvedimento. Tale impugnazione non è stata introdotta con la memoria depositata il 26 marzo 2026, non notificata: in applicazione del principio della domanda, non è possibile estendere lo scrutinio oltre il perimetro dell’atto introduttivo. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, essendo intervenuta la manifestazione di volontà solo nelle more del giudizio, ben dopo lo spirare dei termini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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