Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo sostituzione con atti commissariali (TAR Calabria n. 547 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione comunale dà esecuzione all’ordine giudiziale di provvedere su un’istanza di vigilanza edilizia è autonomamente impugnabile, poiché esprime una distinta azione amministrativa, lesiva della sfera giuridica dell’istante, ed è soggetta al rito ordinario, non al rito speciale di cui agli artt. 114-117 c.p.a., riservato agli atti del Commissario ad acta. L’interesse al ricorso, inizialmente sussistente, viene meno quando sopravvengono atti del Commissario ad acta, consolidatisi per mancata impugnazione, di tenore obiettivamente incompatibile con quello impugnato: in tal caso il provvedimento originario deve ritenersi sostituito e il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile adiacente a un complesso edilizio in costruzione, avevano chiesto al Comune l’accertamento di violazioni del regolamento edilizio e l’annullamento, la revoca o la rettifica del permesso di costruire n. 65/2022 rilasciato alla controinteressata.
Con la sentenza n. 690 del 18.11.2024, questo Tribunale aveva ordinato al Comune di provvedere esplicitamente e motivatamente sull’istanza, previo espletamento delle dovute verifiche. In esecuzione di tale ordine il Comune ha adottato la nota del 16 maggio 2025, prot. n. 16/05/2025.0118452.U., oggetto dell’odierno gravame, con cui ha comunicato la conformità del titolo edilizio alla normativa vigente, riservandosi ulteriori approfondimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, formulata dalla controinteressata sul duplice rilievo dell’intervenuto adempimento comunale e del consolidamento del permesso di costruire per mancata impugnazione. L’eccezione non è accolta.
La sentenza n. 690/2024 ha obbligato il Comune a una complessiva attività di revisione della legittimità del titolo edilizio, pur lasciando libera l’amministrazione nelle proprie valutazioni. Il provvedimento adottato a valle di tale revisione costituisce espressione di un’autonoma azione amministrativa che, in quanto lesiva della sfera giuridica dei ricorrenti, è stata oggetto di una domanda di annullamento ammissibile in punto di interesse.
Quanto al rito, il Collegio esclude l’applicabilità del rito speciale di cui agli artt. 114-117 c.p.a.: la natura del potere esercitato dal Comune impone il rito ordinario, restando il rito speciale riservato agli atti del Commissario ad acta. L’ulteriore eccezione di tardività è quindi respinta.
Il ricorso, ammissibile all’origine, è divenuto tuttavia improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso n. 660/2025, proposto dalla controinteressata avverso gli atti commissariali, è stato definito in rito con sentenza di irricevibilità/inammissibilità, con conseguente consolidamento dei provvedimenti commissariali: la declaratoria di inefficacia della SCIA in variante, le ordinanze di demolizione n. 2/2025 e n. 3/2025 e la relazione tecnica conclusiva.
Tali atti presentano un tenore obiettivamente incompatibile con la nota comunale impugnata, che deve ritenersi da essi sostituita. Dall’annullamento giurisdizionale della nota del 16 maggio 2025 i ricorrenti non potrebbero ottenere alcun vantaggio concreto, con conseguente declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della complessità della res controversa.
Nota della Redazione
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