Ammissibile ottemperanza ex art 112 cpa per decreto ingiuntivo opposto (TAR Sicilia n. 1103 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il decreto ingiuntivo, divenuto definitivamente esecutivo a seguito del rigetto dell’opposizione, costituisce titolo azionabile davanti al giudice amministrativo, sussistendo l’obbligo dell’ente pubblico debitore di dare esecuzione al comando contenuto nel titolo. Il giudice accerta la ritualità dell’azione, la persistenza dell’inadempimento e ordina l’ottemperanza entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il giudice può respingere la domanda di penalità di mora quando il titolo esecutivo garantisca già la conservazione del valore reale del credito mediante interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di un ente di assistenza e beneficenza, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro, con cui l’ente è stato condannato al pagamento di una somma lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, e delle spese della procedura.

Il decreto, provvisoriamente esecutivo e notificato, è stato confermato dalla sentenza che ha rigettato l’opposizione proposta dall’ente debitore, dichiarandolo definitivamente esecutivo. Tale sentenza è passata in giudicato, come attestato. L’ente non ha costituito in giudizio né ha provveduto al pagamento, così la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione. La parte ricorrente ha depositato sia il decreto provvisoriamente esecutivo sia la sentenza che, rigettando l’opposizione, ha confermato il decreto e lo ha dichiarato definitivamente esecutivo.

Il Tribunale verifica quindi i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine decennale per la proposizione dell’azione ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre documentata la notificazione del titolo all’ente intimato, prima del decreto e poi del decreto unitamente alla sentenza, all’indirizzo PEC dell’ente, in conformità all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’ente, sussiste l’obbligo di pagare la somma lorda indicata nel titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura. Il Collegio ordina pertanto all’ente di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica della sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel segretario comunale di un Comune, con riserva di liquidare il relativo compenso a carico dell’ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario. La parcella va presentata a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

Il Collegio respinge invece la domanda di penalità di mora. La relativa previsione apparirebbe manifestamente iniqua, poiché il titolo esecutivo, prevedendo interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al soddisfo, assicura già la conservazione del valore economico reale del credito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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