Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per silenzio (TAR Sicilia n. 890 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, che la parte ricorrente può esercitare sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Ove la parte dichiari di avere perduto ogni interesse alla decisione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo, comunicata dall’Amministrazione, determina il venir meno dell’interesse allo scrutinio del silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un terreno nel Comune di Savoca, aveva chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per realizzare una comunità terapeutica assistita da venti posti letto, dopo aver ottenuto parere favorevole di compatibilità con il Piano Regionale Sanitario. Non avendo ricevuto alcun riscontro alla domanda, neppure dopo diffida e costituzione in mora, ha proposto ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso.

Il Comune non si è costituito in giudizio. Nelle more, però, la stessa Amministrazione ha comunicato di voler dare corso al procedimento, sicché la ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione in attesa del rilascio del titolo edilizio. All’udienza fissata il procuratore della società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la ricorrente aveva dapprima invocato l’obbligo di concludere il procedimento, fondato sull’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e sui termini degli artt. 20 e ss. del d.P.R. n. 380/2001, oltre che sul dovere di buona amministrazione dell’art. 97 Cost. La controversia, tuttavia, non è stata definita nel merito di tale obbligo.

Decisiva è la dichiarazione resa in udienza dal difensore, con cui è stato prospettato il venir meno di ogni interesse allo scrutinio del ricorso. Il Collegio prende atto di tale manifestazione e ricostruisce il regime dell’interesse nel processo amministrativo.

Viene richiamato il principio di piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in forza del quale la parte, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, può rinunciare o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. Il giudice, in questa evenienza, non dispone del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è vincolato a conformarsi alla dichiarazione resa.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915, nonché, ex multis, T.A.R. Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587. In applicazione di tale indirizzo, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione anche della conforme richiesta formulata dalla stessa parte ricorrente. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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