Revoca della rateizzazione della monetizzazione standard è autotutela (TAR Lombardia n. 52 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le richieste relative alla cessione delle aree standard, o al versamento sostitutivo delle somme di denaro, funzionali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione correlate a nuove edificazioni hanno natura autoritativa. Esse costituiscono, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, requisito di validità del titolo edilizio e ne fanno parte integrante, a differenza del contributo di costruzione, che opera sul piano del rapporto paritetico. Ne consegue che ogni successiva determinazione che incida su quella in precedenza assunta in tale ambito costituisce espressione del potere di autotutela, regolato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La revoca della rateizzazione già concessa esige dunque una motivazione rafforzata, a tutela dell’affidamento del privato che vi abbia fatto affidamento.
Il Fatto
Il Comune rilascia un permesso di costruire per la nuova edificazione di ventisette unità immobiliari, richiedendo il versamento di una somma complessiva, di cui una parte a titolo di monetizzazione standard e un’altra a titolo di costo di costruzione. L’atto precisa che il pagamento può essere eseguito in forma rateizzata, previo versamento anticipato di una quota e presentazione di idonea garanzia finanziaria.
Con provvedimento successivo, notificato via pec, l’Amministrazione impone l’immediato pagamento della monetizzazione entro sette giorni, avvertendo che in caso di mancato versamento si procederà all’annullamento del permesso di costruire, e contestualmente revoca l’autorizzazione alla rateizzazione. La ricorrente impugna tale atto, l’articolo delle norme di attuazione del PGT e la determinazione dirigenziale sul costo di costruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la contestazione in radice della debenza della monetizzazione. Secondo l’orientamento richiamato, mentre le richieste di versamento del contributo di costruzione hanno carattere paritetico, quelle che hanno ad oggetto la cessione di aree o il versamento sostitutivo di somme di denaro funzionali alle opere di urbanizzazione hanno natura autoritativa.
La conclusione discorre dalla previsione dell’obbligo di cessione delle aree standard quale requisito di validità del titolo edilizio: tale previsione fa parte integrante del titolo stesso e ne condivide la natura. Il contributo di costruzione, invece, non costituisce requisito di validità e opera sul piano del rapporto paritetico. La Sezione richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1436, T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 7 luglio 2025, n. 2562 e id. 4 aprile 2023, n. 844.
Da qui la conseguenza processuale: la contestazione di tali richieste deve avvenire mediante la tempestiva impugnazione del titolo edilizio. Poiché il permesso è stato conosciuto dalla ricorrente il 3 luglio 2024 e il ricorso è stato notificato solo il 28 ottobre 2024, l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione è fondata e la parte del ricorso è dichiarata irricevibile.
Il ricorso è invece accolto nella parte relativa alla revoca della rateizzazione. Se le previsioni sulla monetizzazione hanno natura autoritativa, ogni successiva determinazione che incida su quella precedente costituisce espressione del potere di autotutela. Il Comune non poteva revocare la decisione di ammettere il pagamento rateizzato invocando la necessità di adeguarsi al quadro normativo, ma doveva addurre una motivazione rafforzata che tenesse conto dell’affidamento della ricorrente, la quale, confidando nella decisione precedente, si era procurata la necessaria garanzia finanziaria.
Quanto alla contestazione del costo di costruzione, il motivo è ritenuto generico, perché la parte si limita a sostenere che l’importo sarebbe errato per difformità rispetto ad altri comuni, senza chiarire la natura dell’errore. Il ricorso è pertanto in parte dichiarato irricevibile e in parte accolto, con annullamento in parte qua del provvedimento del 25 settembre 2024; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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