Versamento 25 per cento dispositivi medici estingue obbligo e chiude giudizio (TAR Lazio n. 3185 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. L’integrale versamento della predetta quota preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Ne consegue la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite. La definizione del giudizio non richiede la decisione nel merito dei motivi di impugnazione, poiché la sopravvenienza normativa incide direttamente sull’interesse alla pronuncia.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, e i successivi provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano. Con motivi aggiunti la società estendeva l’impugnazione agli atti adottati dalla Regione Toscana, dalla Regione Marche, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, chiedendo in via principale la disapplicazione e, in subordine, la rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
Nel corso del giudizio la società rappresentava di avere provveduto al versamento in favore delle Regioni resistenti degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Le Regioni costituite confermavano la circostanza negli scritti difensivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla portata della sopravvenienza normativa. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dall’art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
La disposizione attribuisce al versamento integrale della quota ridotta un duplice effetto: estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi. Il meccanismo è completato dal terzo periodo della norma, che impone alle regioni e alle province autonome di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando così la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha rilevato che il legislatore ha inoltre previsto, fino al termine dell’accertamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di prescrizione e il divieto di nuove azioni esecutive, oltre alla sospensione di quelle in corso. In caso di inadempimento delle aziende fornitrici restano ferme le disposizioni del quinto e sesto periodo dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto che, tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata, non restasse che dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione della richiesta della ricorrente e della non opposizione delle controparti costituite. La definizione del giudizio prescinde così da ogni valutazione nel merito dei motivi di impugnazione e delle questioni di legittimità prospettate.
Nota della Redazione
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