Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 888 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché sia stata notificata all’Amministrazione ai fini esecutivi e sia rispettato il termine dilatorio. L’azione di ottemperanza è ammissibile quando l’Amministrazione, ritualmente evocata, non contesti il titolo né provi l’avvenuto adempimento, gravando su di essa l’onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che non ha diritto a compenso quando sia dirigente del medesimo Ministero debitore.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Lavoro di Catania, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 9 maggio 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Il Ministero, seppur regolarmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e il decorso del termine di 120 giorni per le azioni esecutive, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Alla camera di consiglio l’istanza è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto qualificato il titolo. La sentenza da eseguire è del giudice ordinario ed è passata in giudicato: essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. La percorribilità dell’azione davanti al giudice amministrativo è stata quindi riconosciuta in radice.
Il TAR ha poi verificato i presupposti processuali. Ha ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre accertato che, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, la sentenza era stata notificata all’Amministrazione al proprio indirizzo ai fini esecutivi.
Nel merito il Collegio ha osservato che l’azione è stata ritualmente esercitata e che il Ministero non ha contestato il titolo, né ha comprovato il pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ha affermato la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha provveduto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione del medesimo Ministero, con facoltà di delega.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso ogni spettanza per il commissario dirigente della stessa Amministrazione, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime pronunce di merito. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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