Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 874 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, purché sia stata data prova della notificazione del titolo nei termini di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione resistente, secondo l’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, sicché l’inerzia o la mancata contestazione specifica del titolo legittimano l’ordine di esecuzione. All’amministrazione debitrice va assegnato il termine di novanta giorni; in caso di ulteriore inadempienza, è legittima la nomina di un commissario ad acta individuato in un dirigente della stessa amministrazione. Tale commissario non ha diritto ad alcun compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del comparto istruzione, ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi.

Il titolo, notificato in forma esecutiva e divenuto definitivo per decorrenza dei termini, non era stato eseguito. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, attestata dalla cancelleria competente, e rientra quindi tra i titoli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta il rispetto dei presupposti processuali. È rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è osservato il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, risulta documentata la notificazione del titolo al Ministero resistente presso il proprio indirizzo.

Nel merito, il Collegio rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Il Collegio esclude il compenso per il commissario. Poiché è nominato un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato da una consolidata giurisprudenza amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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