Nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Sicilia n. 873 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, comprese quelle di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Una volta accertato il titolo eseguibile e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, grava su quest’ultima l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta. La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando il ritardo dipenda da un’improvvisa e ingente crescita del contenzioso sull’identica questione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non era più impugnabile per decorrenza dei termini, come attestato dalla cancelleria. L’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha provveduto al pagamento. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di una somma a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione del titolo azionato. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque riconducibile alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale verifica poi la ritualità dell’azione. Risulta rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nel merito, il Collegio rileva che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione al giudicato.

Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Respinge invece la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché il ritardo è imputabile all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla medesima questione, tale da incidere sulle capacità organizzative del Ministero.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo l’orientamento di TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e di TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *