Indennizzo da mero ritardo e perdita di chance nella contrattualizzazione sanitaria (C.G.A.R.S. n. 532 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto accreditato al servizio sanitario non vanta un diritto soggettivo alla stipula del contratto di contrattualizzazione, restando la relativa determinazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione in ordine ai limiti e alle condizioni delle prestazioni da acquistare. Il pregiudizio derivante dal ritardo si configura pertanto come danno da perdita di chance, liquidabile in via equitativa. Alla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale va scomputato l’indennizzo da mero ritardo riconosciuto ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, e quantificato secondo l’art. 28, comma 1, d.l. n. 69/2013.

Il Fatto

Una struttura odontoiatrica accreditata per la branca di odontoiatria partecipa alla selezione per la contrattualizzazione indetta dall’azienda sanitaria provinciale competente. L’amministrazione non conclude il procedimento nei termini. La struttura agisce così contro il silenzio serbato, chiedendo anche il risarcimento dei danni da ritardo. Nelle more, la contrattualizzazione interviene e il TAR dichiara la parziale cessazione della materia del contendere sulla domanda avverso il silenzio.

Restava la domanda risarcitoria. Il primo giudice accoglie il danno patrimoniale qualificandolo come perdita di chance e liquidandolo equitativamente nella misura del 5% del budget annuo, respingendo invece il danno non patrimoniale. La struttura appella contestando la liquidazione e chiedendo il riconoscimento dell’indennizzo da mero ritardo.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge anzitutto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, perché non provata, confermando sul punto la pronuncia di primo grado. Accoglie invece la domanda di indennizzo da mero ritardo, già articolata in primo grado, riconoscendo la somma di euro 2.000,00 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 e dell’art. 28, comma 1, d.l. n. 69/2013.

Sul danno patrimoniale il Collegio conferma la qualificazione operata dal TAR. Il soggetto accreditato non vanta alcun diritto alla stipula del contratto: la contrattualizzazione resta subordinata al potere discrezionale dell’azienda sanitaria in ordine ai limiti e alle condizioni delle prestazioni che essa è disposta ad acquistare. Da qui la configurazione del pregiudizio come perdita di chance, da liquidare in via equitativa.

La statuizione di primo grado merita però riforma nella misura della liquidazione. Il TAR aveva calcolato il danno nel limite del 5% del budget per il 2015 e per il 2016. Il Collegio ritiene che, considerate le alte probabilità della struttura — accreditata dal 2007 — di essere contrattualizzata, come poi avvenuto, la perdita di chance vada liquidata nella misura del 60% di quanto la ricorrente avrebbe ottenuto a titolo di budget nei due anni, pari a euro 33.055,00.

Da tale importo va scomputata la somma di euro 2.000,00 già riconosciuta a titolo di indennizzo da mero ritardo, con la conseguenza che il danno patrimoniale è definitivamente liquidato in euro 31.055,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, con esclusione dell’anatocismo, dal 5 agosto 2016 fino all’effettivo pagamento.

L’appello è quindi parzialmente accolto e la sentenza riformata nei sensi esposti. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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