Sindacato motivazione presupposti avviso orale ex art 3 d lgs 159 2011 (TAR Abruzzo n. 532 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale disciplinato dall’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 può essere fondato anche su condotte che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, diverse dalle fattispecie tipizzate in via esemplificativa dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. Il giudice amministrativo non si sostituisce alla valutazione di pericolosità operata dal Questore, ma ne verifica la congruità e la logicità, anche con riguardo a episodi per i quali il destinatario sia stato assolto in sede penale. La motivazione dell’atto è adeguata quando esamina analiticamente le condotte e indica le ragioni del giudizio di pericolosità, senza limitarsi a formule di stile. L’appartenenza a una determinata ideologia, di per sé, non giustifica l’adozione del provvedimento, che resta ancorato a elementi di fatto.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Teramo ha emesso nei confronti del ricorrente un avviso orale ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, ritenendolo pericoloso e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Il provvedimento è stato notificato e, in seguito, è stato redatto il verbale di esecuzione.
Il destinatario ha proposto ricorso davanti al TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento dell’atto e dei successivi ad esso collegati. Ha dedotto la violazione dei presupposti di legge, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché lo sviamento di potere, sostenendo che l’avviso sarebbe stato emesso in realtà per la sua adesione politica a un’ideologia. Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti, depositando relazione e documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 individua come pericolosi anche coloro che, sulla base di elementi di fatto, debbano ritenersi dediti a reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il provvedimento impugnato richiama espressamente i precedenti penali e la natura degli stessi, oltre alla propensione a porre in essere condotte antigiuridiche.
Il TAR ha poi posto al centro della valutazione di pericolosità un episodio risalente al 1° gennaio 2017, relativo all’esplosione di un ordigno con gravi conseguenze per un artificiere intervenuto, per il quale il ricorrente è stato tratto in arresto. Rispetto a tale episodio la difesa non ha fornito argomentazioni idonee a scalfirne la gravità; la valutazione operata dal Questore è stata ritenuta congrua e logica e tale da giustificare l’emissione dell’atto, unitamente agli altri elementi indicati.
Il Collegio ha quindi escluso il difetto di motivazione, osservando che il provvedimento reca una compiuta disamina delle condotte, con puntuale indicazione dell’episodio principale, e che la tesi delle mere formule di stile è smentita dal tenore dell’atto.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha respinto la censura di sviamento di potere, ritenendola apodittica. La deduzione secondo cui l’avviso sarebbe stato emesso per l’adesione del ricorrente a un’ideologia non è suffragata da alcuna circostanza: il giudizio di pericolosità si fonda sui precedenti e sui fatti commessi, non sulle convinzioni politiche. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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