Impianti fotovoltaici in zona agricola e rispetto dei limiti edilizi (TAR Sicilia n. 649 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga urbanistica prevista dall’art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003 consente di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici, ma non esonera dal rispetto degli altri parametri edilizi che connotano la zona. L’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 esige che il progetto sia conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Ne consegue che il limite di altezza massima fissato dalle norme tecniche di attuazione per gli edifici si applica anche ai manufatti degli impianti fotovoltaici, e il superamento persistente di tale soglia, quand’anche limitato ad alcune ore giornaliere, integra motivo ostativo idoneo a sostenere il diniego di procedura abilitativa semplificata.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune istanza di avvio della procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale di potenza prossima agli otto MWp su terreni agricoli. Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego, ha ricevuto le osservazioni della proponente e ha poi respinto l’istanza, richiamando una pluralità di ragioni ostative, tra cui il contrasto con la destinazione agricola dell’area e con il limite di altezza dei manufatti.
La società ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR, contestando la legittimità dell’art. 37 delle norme tecniche di attuazione, come interpretato da una successiva delibera consiliare che ha vietato gli impianti FER nella zona agricola di salvaguardia. Si sono costituiti il Comune e una diversa società, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società estranea al rapporto, priva di un interesse attuale e immediato alla conservazione del diniego impugnato. Ha invece rigettato l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica all’Amministrazione regionale: l’oggetto dell’impugnazione non è l’art. 37 nel testo originario, ma il testo come integrato dalla delibera consiliare, che non risulta trasmessa all’organo regionale e resta quindi mero atto di indirizzo interno, privo di valenza regolamentare.
Nel merito il ricorso è stato respinto. Il provvedimento impugnato è plurimotivato, e secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata — tra cui Cons. Stato n. 7188 del 2025 e Cons. Stato n. 7401 del 2025 — è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse per sostenere l’atto, con assorbimento delle censure relative alle altre.
Il Collegio si è soffermato sul motivo ostativo relativo all’altezza dei tracker. La ricorrente, in esito all’istruttoria, ha documentato che i pannelli superano i quattro metri per circa tre ore al giorno e per oltre mille ore all’anno. Il superamento non è stato ritenuto trascurabile, perché altera la sagoma del manufatto in modo persistente.
È stata respinta la tesi secondo cui il tracker non sarebbe assimilabile a un edificio. Il Collegio ha qualificato gli impianti come nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. n. 380/2001, richiamando anche la giurisprudenza che assimila i grandi impianti fotovoltaici a beni immobili. Ha inoltre precisato che la deroga dell’art. 12, comma 7, opera solo sulla zonizzazione e non sui parametri edilizi della zona agricola, come affermato da Cons. Stato n. 7800 del 2023.
Il limite di altezza, ha concluso il Collegio, va calcolato considerando la massima estensione del manufatto. L’eventuale correzione tecnica dell’inclinazione è stata prospettata solo in giudizio e in modo generico, quindi non valutabile in questa sede. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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