Frazionamento del credito e ottemperanza al giudicato (TAR Lombardia n. 1963 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un unico titolo esecutivo formatosi a favore di più creditori, la proposizione di distinti ricorsi per ciascuno o per alcuni di essi non è improponibile, poiché non ricorre un frazionamento di un medesimo diritto di credito, ma pretese facenti capo a titolari diversi. Tale modalità di azione integra tuttavia un ingiustificato dispendio di attività processuale, potendo l’inottemperanza essere accertata con un unico giudizio. Il giudice amministrativo deve quindi tenerne conto in sede di regolazione delle spese di lite, riducendole proporzionalmente o compensandole. Accertato l’inadempimento non contestato, l’amministrazione va condannata a dare completa esecuzione al giudicato, con nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione a metterla a disposizione per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione.
Notificato il titolo il 29.09.2024 e non proposta impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita eccependo l’abusivo frazionamento del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta anzitutto che la pretesa è adeguatamente documentata e che l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento degli obblighi portati dal titolo azionato. Su questa base il ricorso è fondato.
L’eccezione di abusivo frazionamento viene respinta nella sua premessa qualificatoria. Il Collegio precisa che non si tratta di plurimi diritti di credito derivanti da un medesimo rapporto tra le stesse parti e azionati in separati giudizi, ma di pretese creditorie facenti capo a diversi titolari, accertate, previa riunione dei ricorsi, in un unico procedimento innanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Manca dunque il presupposto del frazionamento vietato.
La condotta processuale non resta però priva di conseguenze. A fronte della complessiva inottemperanza dell’amministrazione agli obblighi di un unico titolo esecutivo, la proposizione di separati giudizi di ottemperanza per ciascuno o alcuni dei creditori integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, poiché l’inottemperanza può essere accertata con un unico giudizio, con equivalente soddisfazione di tutte le pretese. Trattandosi di contenzioso seriale, la Sezione ne tiene conto nella regolazione delle spese, riducendole o compensandole.
Nel merito, l’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione, solo per la sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, provvede, entro i successivi sessanta giorni, un Commissario ad acta, nominato nel dirigente indicato, senza liquidazione di compenso in ragione della funzione pubblica già svolta. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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