Nomina commissario ad acta per ottemperanza sulla Carta docente (TAR Lazio n. 7675 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile e va accolto quando il titolo esecutivo, costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza che l’obbligato abbia provveduto. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora quando l’inottemperanza non si sia ancora protratta oltre il termine assegnato con la sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Nonostante la regolare notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva provveduto all’adempimento, determinando la ricorrente ad agire in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato, anche tramite la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che la ricorrente aveva correttamente azionato il titolo esecutivo, notificandolo all’Amministrazione e attendendo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, senza ricevere alcun adempimento.
Accertata per tabulas l’inottemperanza dell’Amministrazione, il Tribunale ha ordinato l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, nominando fin da ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, rimettendo l’eventuale richiesta a una successiva fase, qualora l’inottemperanza si protragga oltre i termini assegnati.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La sentenza dispone infine la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali profili di responsabilità.
Nota della Redazione
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