Art. 402.

Art. 402.

Decisione

((Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata)).

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore.

Potrebbero interessarti anche

LIBRO SECONDO — DEL PROCESSO DI COGNIZIONE › TITOLO III — DELLE IMPUGNAZIONI › CAPO IV — Della revocazione