ABF, decisione n. 4717/2026: furto di carte all’estero, se il convenuto è mero collocatore risponde solo l’emittente
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4717 del 26 maggio 2026 (seduta del 6 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Bartolomucci.
I fatti
In seguito al furto del portafoglio subìto in Bulgaria, il ricorrente si vedeva addebitare operazioni non autorizzate per complessivi € 3.266,48, effettuate sia sulla carta di debito sia sulla carta di credito. Il cliente presentava reclamo all’intermediario convenuto nella procedura, chiedendone il rimborso.
La decisione
L’intermediario convenuto eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di rivestire, rispetto alle carte in contestazione, il ruolo di mero collocatore e non quello di emittente. Il Collegio accoglie l’eccezione, ricostruendo con precisione la distinzione tra i due ruoli: il contratto di rilascio delle carte indicava espressamente l’emittente — soggetto diverso dal convenuto — quale interlocutore per la gestione dei reclami relativi a operazioni contestate.
Dall’istruttoria emerge inoltre che il ricorrente aveva già indirizzato un reclamo, respinto, all’emittente prima di rivolgersi al collocatore convenuto in questa procedura; e che quest’ultimo, rispondendo al reclamo ricevuto, aveva reso esplicitamente noto al cliente il proprio difetto di titolarità del rapporto, indicandogli il soggetto corretto cui rivolgersi.
Quando il soggetto che colloca sul mercato una carta di pagamento non coincide con l’emittente, e tale distinzione risulta chiaramente dalla documentazione contrattuale, la legittimazione passiva rispetto ai reclami sulle operazioni contestate spetta all’emittente, unico soggetto tenuto alla gestione del rapporto con il titolare della carta ai fini del rimborso di operazioni non autorizzate.
L’esito
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del convenuto per difetto di legittimazione passiva, senza pronunciarsi nel merito della fondatezza della pretesa di rimborso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Un promemoria procedurale importante per chi assiste un cliente vittima di frode con carta di pagamento: prima di incardinare un ricorso ABF, occorre verificare con attenzione chi sia realmente l’emittente della carta, distinguendolo dal soggetto che l’ha materialmente collocata o distribuita. Se il cliente ha già ricevuto un riscontro negativo dall’emittente e si rivolge, per errore, al collocatore, rischia — come in questo caso — di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile senza un esame nel merito, con conseguente perdita di tempo prezioso rispetto ai termini di reclamo.