Demolizione su suolo comunale vincolata senza motivazione rafforzata (TAR Sicilia n. 491 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire su suoli del patrimonio di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio ordina al responsabile dell’abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tale ordine costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato: una volta accertata la natura pubblica dell’area e l’assenza di titolo, non occorre alcun ulteriore accertamento, né una motivazione rafforzata, né la comparazione dei contrapposti interessi. Il lungo lasso di tempo intercorso tra realizzazione dell’opera e ingiunzione demolitoria è irrilevante e non ingenera affidamento legittimo tutelabile alla conservazione di un illecito permanente. La norma non contempla ipotesi alternative alla demolizione, escludendo in radice ogni possibilità di sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, allevatore, impugna davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune resistente ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di due fabbricati a destinazione agricola, asseritamente risalenti agli anni venti del Novecento, insistendo su terreni di proprietà dell’ente.

Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento sotto molteplici profili: difetto di istruttoria e di motivazione, errata individuazione dei manufatti e dei confini, omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto alla demolizione, violazione del principio di proporzionalità e violazione delle norme sulla vigilanza edilizia. Il Comune resistente si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni di rito per ragioni di economia processuale, esamina il merito e respinge integralmente il ricorso. Il punto di partenza è la ricostruzione operata dall’ordinanza impugnata: l’area è destinata dal P.R.G. a Zona “A2” (Case di lava), gravata da vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004, ed è di proprietà comunale.

Il primo motivo viene dichiarato infondato. La parte ricorrente, osserva il Collegio, non ha introdotto nemmeno un principio di prova sulla asserita natura privata dei terreni. Le scritture private versate in atti sono prive di data certa e non trascritte nei registri immobiliari, con difetto di compiuta individuazione catastale dei beni. Vi è inoltre un elemento dirimente: mentre gli atti richiamano “casotte di pietra”, i manufatti da demolire sono fabbricati in “blocchi cementizi”. La stessa parte, in sede procedimentale, aveva indicato la risalenza degli abusi agli anni ottanta. Le visure catastali confermano la titolarità comunale delle aree.

Su questa base il Collegio afferma che, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, nei casi di edificazione contra legem su suolo pubblico non occorre alcun accertamento ulteriore: basta verificare la proprietà pubblica del suolo e l’assenza di titolo. Dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, che non esige specifica motivazione né comparazione degli interessi, né deve tenere conto del tempo trascorso.

Infondato è anche il secondo motivo: l’ordinanza contiene la precisa descrizione dei manufatti, con dimensioni e materiali, e l’identificazione dei terreni. Il solo abuso su suolo comunale giustifica la misura vincolata senza necessità di accertare l’epoca di realizzazione, non essendo configurabile un affidamento tutelabile a fronte di un illecito permanente che il tempo non può legittimare.

Il terzo motivo e quello sulla proporzionalità sono parimenti respinti: la norma configura l’unico e doveroso provvedimento, non lascia spazio a valutazioni discrezionali e non prevede alternative alla demolizione, essendo preordinata a evitare l’indebito utilizzo del bene demaniale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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