Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro per la carta docente (TAR Lombardia n. 2749 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire per l’esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza, accolta la domanda, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale può avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma di euro 500,00.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 7 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, constatando la regolare notifica della sentenza, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ritenuto il ricorso fondato, non risultando alcun adempimento da parte del Ministero.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Tale termine, pur non espressamente previsto dal codice del processo amministrativo, è stato ritenuto congruo per consentire l’adempimento spontaneo.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, il quale, a semplice richiesta della parte, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro 60 giorni. Il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza di fondi, dell’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nel determinare l’importo, il TAR ha tenuto conto del carattere seriale della questione e del limitato impegno richiesto al difensore, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di liquidazione delle spese nei giudizi aventi a oggetto la carta docente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.