Contributo unificato dovuto ex lege e interessi dal passaggio in giudicato (TAR Campania n. 1150 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e costituisce obbligazione ex lege prevista dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, per la cui ottemperanza non occorre un’esplicita pronuncia di condanna. Nel giudizio di ottemperanza il giudice può pertanto ordinarne il rimborso, con la precisazione che la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Gli interessi legali sull’importo dovuto a titolo di contributo unificato non decorrono dal deposito della sentenza, non essendo previsti nel titolo esecutivo, ma sono riconoscibili a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato.
Il Fatto
Due avvocati, ricorrenti in proprio, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 426 del 15/1/2025, con la quale era stato accolto un precedente ricorso di ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate in loro favore quali distrattari, con compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza.
I ricorrenti lamentano l’omesso pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del contributo unificato versato e dei relativi interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo. Chiedono inoltre la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si costituisce con mero atto formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, secondo comma, lett. a), c.p.a., che rende esperibile l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Rileva la regolarità in rito del ricorso, notificato e depositato il 02/10/2025, con osservanza del dimezzamento dei termini ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a.
La sentenza presupposta ha valore di cosa giudicata, come attestato dal certificato di cancelleria del 30/07/2025, ed è stata notificata al Ministero il 17/01/2025: sussistono quindi i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, con il termine dilatorio di centoventi giorni per l’azione esecutiva.
Nel merito, il ricorso è accolto quanto al rimborso del contributo unificato. Sul punto la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 4821 del 2023 e, in essa, Cons. Stato, Sez. V, n. 3517/2020: il pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente ed è obbligazione ex lege, per la cui ottemperanza non serve esplicita condanna. L’onere di provare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo incombe al Ministero, a norma dell’art. 2697 c.c., e non risulta assolto.
Il Tribunale ordina dunque al Ministero della Giustizia di pagare, entro sessanta giorni, l’importo di € 300,00 versato a titolo di contributo unificato per il procedimento di ottemperanza a monte. Respinge invece la pretesa sugli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo, non previsti nel titolo esecutivo, riconoscendoli solo dal passaggio in giudicato, inquadrando la domanda nell’art. 112, comma 3, c.p.a.
Per il caso di inutile decorso del termine, nomina Commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione resistente, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, con ulteriori sessanta giorni. Il munus è intrinsecamente obbligatorio e il compenso rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese del giudizio sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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