Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 279 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che ha ottenuto una sentenza passata in giudicato favorevole alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ha diritto all’esecuzione coattiva del decisum. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669 dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione che non provi l’avvenuto adempimento incorre negli strumenti di cui agli artt. 112 ss. c.p.a. Il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente interno alla stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso per l’incarico. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania del 24 giugno 2024, n. 3454, con cui le era stato riconosciuto il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Catania in data 12 maggio 2025, ed è stata notificata all’amministrazione in data 15 maggio 2025.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza allegare né documentare alcuna attività esecutiva. Da qui la domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento della pretesa risulta passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669.
Su questo punto la motivazione è netta: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. L’inerzia, non giustificata da alcun elemento, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro ulteriori sessanta giorni.
La scelta di attingere alle risorse interne dell’amministrazione è argomentata con riferimento alla natura onnicomprensiva della retribuzione dirigenziale, che assorbe l’attività commissariale, richiamando sul punto TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246. Il Collegio sottolinea anche che il Ministero avrebbe già dovuto provvedere spontaneamente all’adempimento, evitando ulteriori esborsi a carico dell’erario.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Tribunale l’ha respinta: il meccanismo surrogatorio che scatta alla scadenza del termine concesso all’amministrazione è idoneo ad assicurare una rapida eliminazione dell’inerzia, rendendo superflua la previsione della penalità di mora. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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