L’art. 21-octies e la VINCA nel diniego edilizio-sanitario (TAR Campania n. 1461 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un allevamento avicolo in struttura definita “serra zootecnica” non rientra nella nozione di impianto serricolo di cui all’art. 2 del Regolamento regionale Campania n. 8/2013, sicché non è sufficiente la SCIA ma occorrono i titoli edilizi e il preventivo parere favorevole all’esito della VINCA. L’omissione del preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina l’annullamento del provvedimento quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. L’ordinanza di dissequestro e confisca di animali emessa ai sensi dell’art. 18 legge n. 689/1981 va impugnata dinanzi al giudice ordinario ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una cooperativa sociale aveva presentato al Comune una SCIA per l’esercizio di attività agricola e di allevamento di galline ovaiole con vendita diretta delle uova, in strutture definite “serre zootecniche”. A seguito di sopralluogo congiunto, il Comune aveva accertato la realizzazione di opere abusive ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e l’assenza del preventivo parere VINCA, ordinando la cessazione dell’attività. In seguito, l’ASL aveva posto gli animali in blocco sanitario, convertito poi in sequestro amministrativo, e la Regione aveva disposto la confisca delle galline ai fini della macellazione. La cooperativa aveva impugnato sia il diniego comunale sia l’ordinanza di confisca con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’ordinanza comunale di diniego fosse adeguatamente motivata, avendo accertato la difformità edilizia delle opere e la mancata attivazione del procedimento di VINCA. Ha escluso l’applicabilità dell’art. 6, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, osservando che lo stesso articolo prevede eccezioni per gli interventi incidenti sulla materia igienico-sanitaria. Ha inoltre dichiarato inconferente il richiamo agli “impianti serricoli” dell’art. 2 del Regolamento n. 8/2013, poiché la struttura in acciaio e pannelli coibentati destinata all’allevamento non rientra nella nozione di serra per coltivazioni.
Il Collegio ha poi rigettato il secondo motivo, sottolineando che il buon esito della SCIA era subordinato al parere favorevole preventivo dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, previa istanza VINCA con progetto a firma di agronomo abilitato. Tale procedimento, di origine comunitaria, è imperniato sui principi di precauzione e prevenzione, per cui i pareri ambientali devono precedere le determinazioni conclusive. L’onere di attivarlo gravava sulla ricorrente, che non vi aveva provveduto.
Quanto all’ultimo motivo, relativo all’omesso preavviso di diniego, il TAR ha richiamato la giurisprudenza sul carattere non formalistico dell’art. 10-bis e ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, rilevando il carattere vincolato del provvedimento. Poiché la VINCA non era stata richiesta, il contenuto del diniego non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente insussistenza del vizio.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato infine dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. L’ordinanza di dissequestro e confisca, emessa ai sensi dell’art. 18 legge n. 689/1981, è stata correttamente qualificata come sanzione amministrativa, impugnabile dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011. Il TAR ha pertanto indicato la possibilità di riassunzione del giudizio dinanzi all’A.G.O. ex art. 11, comma 2, c.p.a., compensando le spese.
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Nota della Redazione
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