Legittimi cap e conguagli nelle tariffe idriche per full cost recovery (TAR Lombardia n. 851 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi, escluda tendenzialmente il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti e consideri i costi ambientali e della risorsa. Esso non opera però in termini assoluti: una volta assicurato l’equilibrio economico e finanziario della gestione, la regolazione tariffaria non sterilizza qualsivoglia rischio in capo al gestore, né garantisce sempre il riconoscimento di ogni singolo costo sostenuto. Pertanto è legittima la scelta del regolatore che, nel riconoscere i conguagli, tenga conto solo dell’inflazione e non anche degli oneri finanziari da differimento biennale, purché non risulti compromesso l’equilibrio della gestione.
Il Fatto
Il gestore del servizio idrico integrato impugnava, con ricorso straordinario al Capo dello Stato poi trasposto in sede giurisdizionale, alcune disposizioni della delibera dell’Ente di governo dell’ambito recante lo schema regolatorio tariffario per il periodo 2016-2019, unitamente alla delibera dell’Autorità di regolazione recante il Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, della quale le prime costituivano attuazione.
Le censure investivano per illegittimità derivata la disciplina del tetto ai prezzi, i meccanismi di superamento del limite, gli schemi regolatori, il fattore di sharing e i criteri di calcolo delle componenti a conguaglio, deducendo la violazione del principio europeo del full cost recovery. Il ricorrente rinunciava poi ad alcuni motivi, restando da esaminare le contestazioni relative agli artt. 8.1, 9 e 29 dell’Allegato A alla delibera del regolatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di settore e dal principio enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2025. Il servizio idrico integrato è qualificato come servizio di interesse economico generale; la tariffa, ex art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e del “chi inquina paga”, in coerenza con l’art. 9 della direttiva 2000/60/CE.
La regolazione incentivante, osserva il Tribunale, stabilisce regole di ammissibilità dei soli costi ritenuti efficienti, mediante la definizione di limiti di prezzo. Il principio del recupero integrale non opera quindi in termini assoluti, ma come riconoscimento dei costi efficienti. La scelta politica nazionale consiste nella ricerca di una sintesi tra efficienza imprenditoriale, garanzia degli utenti e universalità del servizio.
Quanto alle contestazioni all’art. 8.1, relativo all’inserimento dei conguagli della seconda annualità precedente nel vincolo ai ricavi, il Collegio le dichiara inammissibili e perplesse, poiché il riconoscimento della componente è previsto da una norma non contestata e il ricorrente non dimostra alcun pregiudizio concreto, facendo discendere la violazione da sue possibili scelte, peraltro non attuate. Nel merito, il differimento biennale dei conguagli determina un mero sfasamento temporale: l’accollo al gestore del solo rischio di anticipare i costi esogeni o previsionali risulta coerente con la traslazione del rischio operativo tipica del modello concessorio.
Sugli artt. 9 e 26.2, il Tribunale ritiene conformi alle finalità di produttività ed efficienza i parametri di sharing e il costo operativo medio unitario, non essendo irragionevole l’adozione di un valore unico nazionale, funzionale alla razionalizzazione delle gestioni. La disciplina, d’altro canto, distingue le ipotesi in cui il rapporto tra costi operativi e popolazione sia inferiore o superiore alla media.
Infine, sull’art. 29, il Collegio esclude che la mancata inclusione degli oneri finanziari tra i costi riconosciuti a conguaglio sia irragionevole: la scelta è coerente con gli obiettivi di risparmio idrico, poiché sarebbe contraddittorio incentivare l’uso efficiente della risorsa e, al tempo stesso, far gravare sugli utenti gli oneri finanziari connessi alla diminuzione dei volumi rispetto alle stime. Nel caso concreto il gestore non ha dimostrato che il mancato riconoscimento abbia pregiudicato l’equilibrio della gestione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.