Nullità di protezione dell’equo compenso e affidamento fiduciario dell’incarico legale (TAR Sicilia n. 95 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento dell’incarico di rappresentanza in giudizio di un ente pubblico è escluso dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 36/2023, e conserva natura fiduciaria anche quando l’Amministrazione interpelli più professionisti iscritti al proprio albo. La scelta di consultare più candidati non trasforma l’affidamento in una procedura comparativa a evidenza pubblica, costituendo solo modalità di conformazione ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023. In materia di equo compenso, la legge n. 49/2023 prevede una nullità di protezione posta a tutela del professionista contraente debole, la cui legittimazione è relativa e spettante al solo professionista direttamente interessato. Il provvedimento amministrativo non è viziato per erroneità dei presupposti quando si fondi su un contratto affetto da tale nullità, poiché questo resta efficace fino a quando la parte protetta non ne invochi il rimedio.

Il Fatto

Il ricorrente, professionista, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha affidato a un diverso professionista l’incarico di difesa dell’ente in una controversia risarcitoria per un sinistro stradale, richiedendo altresì il risarcimento del danno. Egli aveva presentato un preventivo che, a suo avviso, era il solo conforme alla disciplina sull’equo compenso. L’Amministrazione ha motivato l’affidamento con riferimento al contenimento dei costi e ha respinto la richiesta di revoca.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, l’assenza di meccanismi per l’esame contestuale e segreto delle offerte e l’eccesso di potere. L’ente si è difeso richiamando il proprio regolamento per il conferimento degli incarichi legali e l’albo degli avvocati, eccependo l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti conclusivi. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la deliberazione di Giunta e la determinazione di affidamento, deducendo la fissazione di un onorario massimo non superiore a 2.500,00 euro in violazione della disciplina sull’equo compenso. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente superato l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la proposizione dei motivi aggiunti ha integrato il gravame con l’impugnazione degli atti conclusivi del procedimento. Nel merito, ha affrontato la questione centrale della qualificazione della procedura seguita dall’Amministrazione.

Secondo il Tribunale, la tesi del ricorrente — secondo cui l’affidamento avrebbe dovuto seguire le regole dell’evidenza pubblica — non è condivisibile. L’art. 56 del decreto legislativo n. 36/2023 esclude espressamente i servizi legali dall’applicazione del codice. L’affidamento è connotato dal particolare rapporto fiduciario tra ente e professionista. La scelta di interpellare tre professionisti iscritti all’albo non trasforma la natura fiduciaria in una procedura comparativa pubblica, ma rappresenta una modalità operativa adottata per conformarsi ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023.

Quanto all’equo compenso, il Collegio ha precisato che l’Amministrazione non ha imposto un corrispettivo inferiore ai minimi, ma ha rimesso ai professionisti la formulazione dell’offerta. La legge n. 49/2023 contempla una nullità di protezione a tutela della parte contrattualmente debole. La legittimazione a farla valere è relativa e spetta esclusivamente al professionista direttamente interessato, come affermato dalla Cassazione Civile, II, n. 29309/2025.

Il Tribunale ha poi esaminato l’ipotesi che il provvedimento amministrativo fosse viziato per erroneità sui presupposti, in quanto fondato su un contratto nullo. Ha ritenuto che un contratto affetto da nullità di protezione non sia invalido erga omnes, producendo effetti finché la parte protetta non si avvalga del rimedio. Finché tale scelta non è esercitata, il contratto è giuridicamente efficace e non può costituire presupposto erroneo dell’azione amministrativa.

Consentire a un terzo di utilizzare la nullità di protezione per invalidare un provvedimento amministrativo vanificherebbe la ratio dell’istituto, poiché la legge conferisce al solo contraente debole il potere di decidere le sorti del contratto, come già affermato dalla Cassazione Civile, II, n. 30555/2019. Se la parte protetta non ha manifestato l’intenzione di far valere la nullità, il contratto resta valido ed efficace presupposto dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione e dei non univoci orientamenti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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