Sovradimensionamento degli standard va valutato sull’intero territorio comunale (TAR Lombardia n. 2066 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di amplissima discrezionalità, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità, e la destinazione impressa alle singole aree non esige motivazione specifica oltre quella desumibile dai criteri generali del piano. L’onere di motivazione rafforzata per il superamento degli standard minimi di cui al d.m. n. 1444/1968 e all’art. 9, comma 3, della L.R. Lombardia n. 12/2005 riguarda le previsioni urbanistiche complessive, non la singola zona. Il calcolo del sovradimensionamento va effettuato sull’insieme del territorio comunale, non con riferimento a un ambito o a un quartiere, poiché in sede di nuova pianificazione il territorio è considerato globalmente. Ne consegue che la destinazione a standard di una porzione di fondo privato non integra ragione di illegittimità della variante quando la dotazione complessiva del Comune resta entro i parametri di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’area di circa 8.680 mq nel Comune di Appiano Gentile, impugna la IV Variante al P.G.T., approvata con deliberazione consiliare nel 2022, nella parte in cui ha incluso l’Ambito di Riqualificazione Funzionale Residenziale R.F.R.-1 nel Tessuto Urbano Consolidato del Piano delle Regole, mantenendo l’obbligo di cessione gratuita di parte dell’area per la realizzazione di una fascia filtro e di un parcheggio.

Il precedente P.G.T. del 2012 aveva già assegnato all’area parziale capacità edificatoria, con correlato obbligo di cessione dell’area residua, poi confermato nella variante impugnata. Il ricorrente deduce la violazione della normativa statale e regionale sugli standard, il sovradimensionamento della dotazione e il difetto di motivazione rafforzata. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per carattere confermativo della variante e chiede il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’eccezione preliminare di inammissibilità, rigettando il ricorso nel merito. Osserva che, sul piano sostanziale, la disciplina dell’area non è mutata rispetto al P.G.T. del 2012: la variante non incide sulla capacità edificatoria né sulla destinazione d’uso, confermando superficie territoriale, volume massimo e obbligo di cessione. La nuova disciplina riduce anzi l’estensione dell’area da cedere, con vantaggio per il ricorrente.

Quanto al nucleo delle censure, il Collegio richiama il consolidato orientamento per cui le scelte di pianificazione sono espressione di discrezionalità insindacabile nel merito, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La destinazione delle singole aree non richiede motivazione specifica, essendo sufficiente il riferimento alla relazione di accompagnamento. Una deroga è ammessa solo per posizioni di affidamento qualificato, tra cui il superamento degli standard minimi.

Tale motivazione ulteriore, però, va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive. Il calcolo dell’an e del quantum del sovradimensionamento va effettuato sull’intero territorio e non con riferimento a una zona o a un quartiere, perché in sede di nuova pianificazione il territorio è considerato globalmente.

Nel caso concreto non sussistono i presupposti dell’onere di motivazione rafforzata. Il dato di 192 mq per abitante teorico è parziale e riferito al singolo Ambito R.F.R.-1. Non è dimostrato che l’obbligo di cessione comporti il sovradimensionamento dello standard complessivo comunale, pari a 49,36 mq/ab sull’intero territorio e a 39,75 mq/ab per i piani attuativi, unica circostanza rilevante. Le ragioni dell’imposizione risultano inoltre adeguatamente illustrate nel Piano dei Servizi, che individua la fascia filtro e il parcheggio a servizio dell’impianto cimiteriale.

Il Collegio rileva infine che la previsione di capacità edificatoria costituisce un’attribuzione nuova rispetto alla precedente destinazione integrale a standard, configurando un meccanismo di natura compensativa non precluso all’ente locale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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