Piano operativo comunale e osservazioni tardive su media struttura di vendita (TAR Emilia-Romagna n. 787 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio che accerta l’unitarietà del procedimento comparativo avviato dal Comune per l’individuazione delle proposte da inserire nel POC, la graduatoria che esclude la proposta del privato volta alla realizzazione di una media struttura di vendita deve essere impugnata tempestivamente. La successiva osservazione alla deliberazione di adozione del POC, che contesti le ragioni di quella esclusione, non può surrogare l’impugnazione tardiva, con conseguente inammissibilità del ricorso. La previsione della scheda normativa del RUE, secondo cui la destinazione commerciale di medio-piccola struttura è possibile dopo l’approvazione del POC che la preveda, non configura alcun autovincolo in capo all’Amministrazione. Il condono edilizio, avendo ad oggetto la superficie commerciale e non quella di vendita, non obbliga il Comune ad autorizzare la struttura.

Il Fatto

Una società proprietaria di un complesso immobiliare sito in Meldola ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio comunale ha approvato il primo POC, nella parte in cui ha respinto l’osservazione con cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento, nell’edificio di Via Roma n. 202, di una struttura di vendita di 400 mq, in virtù della destinazione commerciale impressa dal condono edilizio e della scheda normativa RUE del comparto.

Il giudizio, inizialmente instaurato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto davanti al TAR, era stato definito con sentenza dichiarativa dell’inammissibilità. Il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha annullato con rinvio quella pronuncia per difetto di motivazione, demandando al giudice del rinvio l’accertamento della relazione tra la procedura comparativa a monte e il procedimento di pianificazione, nonché della coincidenza tra la proposta e l’osservazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, all’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità. Nella relazione depositata, il Comune ha documentato che l’avviso pubblico aveva messo a bando nuove previsioni di strutture commerciali, che le manifestazioni di interesse sono state valutate da un apposito gruppo tecnico e che gli esiti sono stati comunicati alla Giunta, con successivo inserimento delle proposte ammesse nel POC adottato. La proposta della ricorrente era stata esclusa per carenza di dotazioni pubbliche e per insufficienza del punteggio.

Secondo il Tribunale, la difesa della società, fondata sulla diversità quantitativa tra la proposta iniziale (800 mq) e l’osservazione successiva (400 mq), non è condivisibile. I due atti riguardano il medesimo immobile e la medesima finalità di collocazione di una media struttura di vendita. L’osservazione costituisce, in realtà, la contestazione delle argomentazioni dell’Ente, con rinvio alla scheda del RUE e al condono.

Decisiva è, quindi, l’unitarietà del procedimento comparativo. I risultati del bando sono stati trasfusi nelle delibere di adozione, sicché la graduatoria che ha escluso la proposta avrebbe dovuto essere immediatamente impugnata. Non si può inficiare tardivamente un esito consolidato mediante un’osservazione presentata nella fase di adozione, al di fuori del confronto con le altre proposte.

Nel merito, il ricorso è comunque infondato. La scheda del RUE stabilisce che la destinazione di medio-piccola struttura di vendita è possibile dopo l’approvazione del POC che la preveda. Da tale formula non deriva alcun autovincolo: la norma non impone quella destinazione per l’immobile, ma subordina l’eventuale autorizzazione alla scelta discrezionale del Comune. Né la previsione si riferisce al singolo edificio, riguardando l’intero comparto, nel cui ambito il POC ha dato esecuzione alla previsione attraverso la procedura comparativa.

Priva di pregio è anche la pretesa fondata sul condono edilizio, che ha avuto ad oggetto la superficie commerciale e non quella di vendita, non derivandone alcun obbligo di autorizzazione. Le spese di lite sono compensate per la novità delle questioni e la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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