Illegittimo il contributo per scavo previsto da regolamento comunale senza base legale (TAR Abruzzo n. 545 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La previsione regolamentare di un contributo per lo scavo, determinato forfettariamente e non correlato all’attività concretamente svolta, integra una prestazione patrimoniale imposta che, ai sensi dell’art. 23 Cost., deve trovare fondamento in una espressa e puntuale previsione di legge. La somma richiesta a titolo di contributo per lo scavo non può essere ricondotta al canone COSAP né alla relativa maggiorazione di cui all’art. 63, commi 1 e 2 e 3, d.lgs. n. 446/1997, dovendo tali oneri essere ancorati a effettivi e comprovati costi di manutenzione. L’art. 93, commi 1 e 2, d.lgs. n. 259/2003 preclude all’ente locale di subordinare il rilascio dell’autorizzazione a lavori di scavo al pagamento di oneri aggiuntivi non previsti dalla legge, con conseguente illegittimità dei provvedimenti che impongano versamenti non correlati alle opere in concreto necessarie per la sistemazione delle aree interessate.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di energia elettrica, aveva richiesto al Comune di Teramo due autorizzazioni per la realizzazione di linee elettriche interrate su strade comunali. Il Comune aveva subordinato il rilascio dei titoli al versamento di un contributo per lo scavo, pari rispettivamente a € 10.800,00 e € 17.887,50, previsto dall’art. 3 del Regolamento comunale per scavi e ripristino aree pubbliche. La società aveva effettuato i pagamenti con riserva di ripetizione, contestando la mancanza di una base legale dell’imposizione. Il giudizio, instaurato nel 2018, era stato preceduto da un’ordinanza di rinnovazione del ricorso privo di firma digitale e da un’incombente istruttorio rimasto inevaso dal Comune, non costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo di censura. Il Collegio ha osservato che le somme richieste dal Comune a titolo di contributo per lo scavo, in quanto previste forfettariamente dal regolamento comunale, non risultavano correlate alla specifica attività svolta dalla ricorrente e non potevano considerarsi compensate da un’eventuale disciplina codicistica dell’arricchimento senza causa. Tali somme, pertanto, integravano una prestazione patrimoniale imposta priva della necessaria copertura legislativa, in violazione dell’art. 23 Cost., richiamando il precedente del TAR L’Aquila n. 320/2023. Il secondo motivo, concernente il quantum, è stato assorbito dall’accoglimento del primo, mentre i terzo e quarto motivo sono stati accolti in quanto il contributo richiesto non poteva essere qualificato come COSAP né come sua maggiorazione, essendo le voci puntualmente distinte nel provvedimento. La Corte ha inoltre accolto il quinto e il sesto motivo, evidenziando come l’art. 93 d.lgs. n. 259/2003 impedisca agli enti locali di imporre, per l’impianto di reti di comunicazione elettronica, oneri o canoni non stabiliti per legge, non potendo il rilascio dell’autorizzazione essere subordinato al pagamento preventivo di oneri aggiuntivi. La sentenza ha disposto l’annullamento in parte qua delle autorizzazioni e la condanna del Comune alla restituzione delle somme versate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.