Ottemperanza al giudicato sull’accesso alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 25 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato amministrativo o civile e, accertata la perdurante inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, senza che l’amministrazione provi di avervi dato esecuzione, integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. amministrativo. Il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, scegliendolo anche all’interno dell’amministrazione resistente, con esclusione di ogni compenso a carico dell’erario quando l’incarico rientri nei compiti d’ufficio del dirigente.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania con cui era stato accertato il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, ritualmente notificata all’amministrazione, risultava passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione senza alcun adempimento, i docenti hanno chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione del giudicato. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza provare di aver dato corso all’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amministrativo. La sentenza posta a fondamento del ricorso era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione; da tale notificazione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669.

Il punto decisivo attiene all’onere probatorio. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dimostrato di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Tale prova era suo onere. Ne deriva, secondo il TAR, la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, un commissario ad acta individuato in un dirigente interno della stessa amministrazione, con ulteriore termine di sessanta giorni.

La scelta di attingere a una risorsa interna risponde all’esigenza di evitare ulteriori esborsi suscettibili di integrare danno erariale. In coerenza, il TAR ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente non può sottrarsi, salvo giustificato motivo. Il commissario delegante e quello eventualmente insediato devono dare immediata comunicazione alla Segreteria della Sezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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