Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso sulla concessione dei locali “Club House” (TAR Sardegna n. 138 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame determina, in ossequio al principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’esito del contenzioso, caratterizzato dalla cessazione della materia del contendere per volontà della stessa parte, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, Orsa Minore Costruzioni S.r.l. in liquidazione, ha impugnato dinanzi al TAR Sardegna una serie di atti del Comune di Maracalagonis, tra cui la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 18 marzo 2022 e la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 308 del 4 aprile 2022, concernenti la concessione dei locali denominati “Club House” in Torre delle Stelle e l’attivazione del servizio di vigilanza.
La società ricorrente, risultata aggiudicataria di una precedente procedura, lamentava la lesione dei propri interessi derivante dai nuovi indirizzi approvati dall’Amministrazione comunale, che avevano stabilito di avviare un nuovo procedimento di affidamento dei medesimi locali. Il Comune di Maracalagonis si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. In data 14 gennaio 2026, la società ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, per il tramite del proprio difensore, aveva espressamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso con atto depositato in data 14 gennaio 2026. Tale dichiarazione, intervenuta prima della discussione nel merito, comporta l’estinzione della controversia per effetto del venir meno dell’interesse processuale alla definizione del giudizio.
Il Tribunale ha precisato che, a fronte della volontà manifestata dalla parte ricorrente, non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma, infatti, contempla l’improcedibilità quale esito del giudizio quando, nel corso del processo, sopravvenga una causa che faccia venir meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti. La scelta di compensare le spese risponde alla natura della pronuncia, che non definisce il merito della controversia ma si limita a rilevare la cessazione dell’interesse processuale, senza che possa configurarsi una soccombenza in senso sostanziale.
Conseguentemente, il TAR Sardegna, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il ricorso improcedibile, disponendo la compensazione delle spese e ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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