Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 24 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce posizione sostanziale tutelata mediante l’azione di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. In difetto, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e nomina commissario ad acta un dirigente interno dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega, escludendo il compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e dell’inerzia già ascrivibile all’Amministrazione stessa.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 18 ottobre 2024, n. 852, con cui era stato dichiarato il suo diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il titolo giudiziale è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione il 19 ottobre 2024.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con memoria di mera forma, senza dare prova dell’esecuzione. La questione giunge così davanti al giudice amministrativo, chiamato a verificare i presupposti dell’azione di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei requisiti dell’azione di ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso risulta passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria, e ritualmente notificata all’Amministrazione. Da tale notificazione è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669.
Su questo punto il Collegio richiama la regola dell’onere probatorio: incombeva sull’Amministrazione dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Nel caso di specie l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’adempimento.
Pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cpa. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, se antecedente.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e della valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. La scelta di attingere alle risorse interne è motivata anche dall’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale.
Il Collegio precisa che l’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo cui il dipendente pubblico non può sottrarsi, salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al giudice, pena le sanzioni di legge. Il commissario non è necessariamente l’organo titolare dell’amministrazione attiva, potendo il giudice individuarlo secondo il proprio discernimento. Esso non avrà diritto ad alcun compenso: nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e l’Amministrazione avrebbe comunque già dovuto adempiere al giudicato.
Nota della Redazione
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