Abuso edilizio unitario e sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 5 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura vincolata e non richiedono alcuna valutazione comparativa tra interesse pubblico e interessi privati, né motivazione sull’attualità dell’interesse repressivo, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Qualora le opere abusive siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, l’Amministrazione deve ordinare l’integrale ripristino dello stato dei luoghi, senza operare una selezione tra porzioni ritenute precarie o astrattamente sanabili. La sanzione pecuniaria conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione ha carattere vincolato ed è doverosamente irrogata una volta accertata la mancata esecuzione dell’ordine. Il verbale di inottemperanza, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è impugnabile in via autonoma.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile e del relativo terreno nel Comune di Misterbianco, ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la determinazione con cui il Comune gli ha applicato una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, come modificato dalla legge regionale n. 16/2016, per l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione. Ha impugnato altresì il verbale di inottemperanza della Polizia Giudiziaria e la stessa ordinanza di demolizione.
Nel ricorso il ricorrente ha dedotto la mancata notificazione dell’ordinanza, l’erroneo calcolo della sanzione — perché avrebbe incluso porzioni dell’immobile già oggetto di istanze di condono e una tettoia ritenuta precaria —, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e sostenuto la legittimità dei propri atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di tardività. L’ordinanza di demolizione è stata notificata con le formalità dell’art. 140 c.p.c. e il perfezionamento per compiuta giacenza ne ha prodotto la piena conoscenza legale. In ogni caso il ricorrente aveva acquisito conoscenza dell’ordine demolitorio con la notifica del verbale di inottemperanza. Poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 29 cod. proc. amm., l’impugnazione dell’ordinanza è stata dichiarata irricevibile.
Quanto al verbale di inottemperanza, il Tribunale lo ha qualificato come atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, destinato solo a documentare la mancata esecuzione dell’ordine e a sorreggere i provvedimenti consequenziali. La relativa impugnazione è stata pertanto dichiarata inammissibile, richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Sul merito, il Collegio ha ribadito la natura vincolata dell’attività repressiva edilizia: l’Amministrazione non deve operare alcuna comparazione tra interessi né motivare sull’attualità dell’interesse pubblico, non essendo ammesso alcun affidamento del privato alla conservazione dell’abuso, che il tempo non può legittimare. È stata respinta la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, risultando la stessa superflua nei procedimenti vincolati, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
La doglianza sulla natura precaria o sanabile di singole opere è stata giudicata infondata: le opere abusive connesse costituiscono un intervento unitario, con la conseguenza che va disposto l’integrale ripristino e non una demolizione selettiva. La questione sulla superficie da acquisire al patrimonio comunale è stata infine ritenuta priva di incidenza sulla legittimità dell’ordinanza. La sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è stata confermata, avendo carattere vincolato. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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