Demolizione di manufatti prefabbricati abitativi su suolo pubblico e onere probatorio (TAR Piemonte n. 1693 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, né impone una comparazione con gli interessi privati sacrificati, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento al mantenimento dell’opera. L’onere di provare la risalenza dell’edificazione a epoca anteriore al 1.9.1967 grava sul privato, senza che il lungo tempo decorso possa temperarne il rigore. Sono qualificabili come nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, i manufatti leggeri, anche prefabbricati, utilizzati come abitazione e non destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, dovendosi seguire il criterio funzionale e non quello strutturale.

Il Fatto

Il ricorrente era già stato destinatario di provvedimenti repressivi edilizi per manufatti abusivi realizzati in un insediamento non autorizzato. La mancata ottemperanza alle ordinanze ripristinatorie e l’esito sfavorevole dei ricorsi avevano comportato l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere e del relativo sedime.

Decorso oltre un decennio, un nuovo sopralluogo ha accertato su quel mappale, ormai di proprietà pubblica, la collocazione di ulteriori opere abusive: un fabbricato in struttura metallica con pannelli coibentati, suddiviso in locali e adibito ad abitazione, e un container in aderenza. Il Comune ha avviato il procedimento repressivo e notificato l’ordinanza di demolizione. Accertata l’inosservanza, ha irrogato la sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, non impugnata. Il destinatario ha proposto ricorso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutte le censure. Quanto alla asserita necessità di una motivazione rafforzata per la rimozione di abusi risalenti, richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 e n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione è atto vincolato e rigidamente ancorato ai presupposti di fatto e di diritto, sicché non occorre comparare l’interesse pubblico con quello privato.

Tale principio trova applicazione ancora più rigorosa quando il sedime è pubblico: la realizzazione di un manufatto abusivo su suolo demaniale o di enti pubblici giustifica la misura ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001, senza necessità di accertare l’epoca della costruzione. Il ricorrente non ha provato la risalenza ante 1.9.1967 delle opere, limitandosi ad allegazioni generiche, non temperate dal tempo decorso. La tesi è inoltre smentita dai rilievi precedenti, che descrivono manufatti di consistenza diversa.

Quanto alla pretesa natura precaria, il Collegio applica il criterio funzionale: la precarietà non si desume dalla temporaneità soggettivamente voluta, ma dalla intrinseca destinazione dell’opera a un uso realmente contingente. Essendo i manufatti abitati stabilmente, non sussiste il regime delle opere precarie. Inconferente è il richiamo alla legge regionale Piemonte n. 26/1993: l’origine etnica dell’autore dell’abuso non fonda la disapplicazione della normativa edilizia valida per tutti.

Infondata è infine la censura sulla preesistenza rispetto al vincolo paesaggistico, poiché le opere, assenti nei rilievi anteriori, risultano erette quando il regime tutorio era già vigente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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