Obbligo di provvedere espresso anche su istanza inammissibile o infondata (TAR Sicilia n. 6 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ogniqualvolta sia stata presentata un’istanza riconducibile all’esercizio di una funzione amministrativa. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, come previsto dal secondo periodo del medesimo comma. Ne consegue che l’Amministrazione deve provvedere — non necessariamente in senso favorevole — adottando un qualsiasi atto amministrativo espresso idoneo a definire il procedimento. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, esperibile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., resta estranea ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa azionata, assumendo la posizione del privato natura di interesse legittimo.
Il Fatto
La ricorrente, risultata idonea nella graduatoria definitiva del 23 febbraio 2021 del Distretto di Messina, relativa al concorso per il reclutamento di 400 unità di personale non dirigenziale, profilo Direttore, e collocatasi al diciannovesimo posto, ha presentato in data 1 agosto 2025 un’istanza al Ministero della Giustizia per ottenere un provvedimento espresso sull’eventuale utilizzazione della graduatoria stessa.
Rappresentando l’utilizzo solo parziale della graduatoria, la previsione ministeriale di utilizzo integrale, la proroga delle facoltà assunzionali disposta dal D.L. n. 202/2024, convertito in L. n. 15/2025 e l’esistenza di posti vacanti, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione e la condanna a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine certo, ogniqualvolta sia stata presentata un’istanza riconducibile all’esercizio di una funzione amministrativa.
Il Collegio ha precisato che l’obbligo consiste nel provvedere, non nel provvedere favorevolmente. Esso sussiste anche quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, come espressamente previsto dal secondo periodo dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
Ne deriva che, a fronte dell’istanza del 1 agosto 2025, il Ministero avrebbe dovuto adottare un qualsiasi atto amministrativo espresso, idoneo a definire il procedimento, anche al solo fine di rappresentare all’interessata le ragioni ostative all’eventuale accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha quindi delimitato l’oggetto del giudizio: non la legittimità sostanziale dell’eventuale utilizzo della graduatoria, bensì esclusivamente la legittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione all’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
La posizione giuridica fatta valere è stata qualificata come interesse legittimo, con conseguente piena esperibilità dell’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. e insussistenza di alcun difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Accertata l’inerzia e l’assenza di cause giustificative, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso e motivato entro 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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