Cessazione materia del contendere per intervenuto pagamento della Carta del docente (TAR Basilicata n. 116 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento integrale del credito oggetto della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la ricorrente ne riconosce la sopravvenuta carenza di interesse. L’Amministrazione soccombente, che abbia comunque dato esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso, è tenuta al pagamento delle spese di lite, ancorché il suo comportamento possa essere valutato come ravvedimento operoso ai fini della loro liquidazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di € 2.000,00 a titolo di Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Il credito traeva fondamento dalla clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva n. 70/1999/CE sul lavoro a tempo determinato, come interpretata dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
A seguito della mancata esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la corresponsione delle somme e, in caso di incapienza del capitolo di bilancio, l’emissione di uno speciale ordine di pagamento. L’Amministrazione si costituiva eccependo l’intervenuto pagamento del credito, avvenuto dopo la notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente rilevato che il ricorso per l’ottemperanza era stato notificato il 5.12.2025, mentre il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma di € 2.000,00 solo in data 23.12.2025, cioè dopo l’instaurazione del giudizio. Tale circostanza risultava decisiva per la regolazione delle spese processuali.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo il difensore della ricorrente espressamente riconosciuto l’intervenuta satisfazione della pretesa creditoria. Nessuna questione residuava, pertanto, in ordine al merito dell’azione esecutiva, essendo venuto meno l’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui l’Amministrazione che adempie solo successivamente alla notifica del ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Il comportamento dell’Amministrazione, tuttavia, è stato valutato come ravvedimento operoso, circostanza che ha influito sulla determinazione dell’importo, liquidato in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari.
La pronuncia conferma l’orientamento del TAR Basilicata, che ha valorizzato l’istituto del ravvedimento operoso nell’ambito del giudizio di ottemperanza, con conseguente riduzione delle spese a carico dell’Amministrazione che provveda al pagamento dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione. La liquidazione è stata effettuata complessivamente in € 800,00 in favore dei due difensori dichiaratisi antistatari, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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