Ordine di demolizione su area demaniale e verifiche d’ufficio sulle tolleranze (TAR Toscana n. 454 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le verifiche in ordine alle tolleranze costruttive, allo stato legittimo dell’immobile e alle sanatorie previste dal D.L. 69/2024 non devono essere attivate d’ufficio dall’Amministrazione, essendo rimesse all’iniziativa della parte, che ha l’onere di presentare istanza di sanatoria e di dimostrare l’invocata applicabilità alle opere abusive. La presenza del vincolo paesaggistico e l’assenza di nulla osta demaniale rendono comunque inevitabile l’ordine di demolizione, a prescindere dalla consistenza e dalla natura degli abusi. Le sanzioni edilizie costituiscono provvedimenti di carattere vincolato e non sono suscettibili di impugnazione per eccesso di potere, ivi compresa la figura sintomatica della contraddittorietà.

Il Fatto

Una società concessionaria di uno stabilimento balneare nel comune di Carrara impugna l’ordinanza con cui l’Ente le ha ingiunto la demolizione di alcune opere abusive realizzate all’interno del compendio, consistenti in variazioni planimetriche interne e in opere esterne. Il ricorso è proposto anche avverso gli atti presupposti, tra cui il verbale di ispezione della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del Demanio, la relazione tecnica comunale e la diffida ex art. 210 della legge regionale Toscana n. 65/2014.

La società contesta, tra l’altro, la mancata valutazione d’ufficio delle tolleranze costruttive e delle speciali sanatorie, la qualificazione delle opere in totale difformità, l’assenza dell’avvertimento acquisitivo, l’ordine di rimozione delle pavimentazioni esterne e delle docce, il difetto di graduazione della sanzione e il mancato differimento in attesa del nuovo strumento urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo osserva che le verifiche relative alle tolleranze costruttive, alla verifica dello stato legittimo e alle sanatorie del D.L. 69/2024 non dovevano essere attivate d’ufficio dall’Amministrazione. Esse erano rimesse ad iniziative sostanziali o processuali della parte, cui spettava l’onere di presentare istanza di sanatoria e di dimostrare l’applicabilità delle invocate disposizioni.

La censura sulla qualificazione delle opere in difformità totale è inammissibile per difetto di interesse. Nel caso di specie, la presenza del vincolo paesaggistico e l’assenza di nulla osta demaniale rendevano inevitabile l’ordine di demolizione a prescindere dalla consistenza e dalla natura degli abusi. La realizzazione su suolo demaniale esclude che possa intervenire l’acquisizione gratuita dell’area in caso di inottemperanza.

Il motivo sull’assenza dell’avvertimento acquisitivo è privo di pregio, poiché l’art. 35 del d.p.r. 380 del 2001 non prevede alcun effetto acquisitivo per la mancata ottemperanza a un ordine di demolizione relativo a opere su aree demaniali. Quanto alla rimozione delle pavimentazioni esterne, il provvedimento precisa che esse sono state realizzate in contrasto con l’art. 62, comma 3, del POC, con applicabilità dell’art. 201 della L.R. Toscana n. 65/2015, che commina la demolizione senza lasciare ai comuni alcuna discrezionalità sulla proporzionalità della misura. La rimozione delle docce e delle opere interne si impone anch’essa per l’assenza di nulla osta demaniale: le prescrizioni degli artt. 54 e 55 cod. nav. presuppongono la previa autorizzazione dell’autorità marittima per qualsiasi intervento in area demaniale o di rispetto (TAR Roma, V, 6689/2025).

Priva di fondamento è la censura sulla mancata graduazione, poiché l’Amministrazione ha considerato partitamente i singoli abusi, esplicitando le fonti normative che li assoggettano a sanzione reale, la cui adozione costituiva atto necessitato. Nessun obbligo di attendere l’approvazione del nuovo POC sussisteva, avendo anzi il dovere di ripristinare sollecitamente l’ordine urbanistico. L’istanza di variante al permesso di costruire non legittima la realizzazione delle opere difformi prima dell’approvazione, e la sua archiviazione definisce il procedimento. La censura sulle osservazioni procedimentali è inammissibile per genericità; quella sulla contraddittorietà è inammissibile perché le sanzioni edilizie, essendo vincolate, non sono impugnabili per eccesso di potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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