Proroga ex lege concessioni demaniali disapplicata per contrasto con direttiva Bolkestein (TAR Toscana n. 452 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle di specchi d’acqua destinati all’installazione di pontili per l’ormeggio di unità da diporto, sono in contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. L’effetto di proroga discende direttamente dalla legge e non da un provvedimento amministrativo, sicché gli atti che ne prendono atto non richiedono alcun previo esercizio del potere di autotutela. La prassi nazionale non conforme al diritto eurounitario non può ingenerare un legittimo affidamento in capo all’operatore economico che ne abbia beneficiato.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di un punto di ormeggio per unità da diporto. La concessione era stata prorogata ex lege, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, sino al 31 dicembre 2033, con semplice attestazione apposta al titolo.
A seguito delle modifiche della legislazione statale, l’Autorità portuale ha rilasciato una licenza suppletiva che richiama genericamente l’efficacia della concessione «fino alla data prevista dalle vigenti norme». La società ha impugnato tale licenza e, con motivi aggiunti, il decreto del Commissario che ha rideterminato la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024, oltre alla comunicazione conseguente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto di proroga. La proroga al 2033 non ha configurato un rinnovo della concessione: si è trattato di un mero atto ricognitivo di una legge-provvedimento, consistito nell’apposizione di un timbro, senza alcuna nuova valutazione degli interessi né della scarsità della risorsa.
Poiché la proroga legislativa è stata successivamente dichiarata contraria al diritto eurounitario e superata dalla legislazione sopravvenuta, nessun atto di revoca o annullamento d’ufficio era necessario. L’Autorità si è limitata a prendere atto della normativa applicabile.
Il Collegio richiama le note dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, secondo cui le norme nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime non devono essere applicate e gli effetti prodotti sulle concessioni già rilasciate devono ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi l’esistenza di un giudicato. La successiva legge n. 118/2022, nel testo vigente ratione temporis, ha stabilito che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024: anche gli atti impugnati sono dunque mera presa d’atto della volontà del legislatore.
Quanto al legittimo affidamento, la giurisprudenza costante esclude che una prassi nazionale non conforme alla normativa eurounitaria possa ingenerarlo in capo all’operatore che ne abbia beneficiato, con richiamo alle sentenze della Corte di Giustizia UE nelle cause C-316/86, C-188/82 e C-5/82.
Il Collegio esamina infine la tesi della sottrazione delle concessioni di specchi d’acqua per la nautica da diporto all’ambito della direttiva Bolkestein. La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e la Corte di Giustizia UE nella causa C-348/2022 hanno chiarito che l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE si applica alle concessioni demaniali marittime, la cui riserva esclusiva di un’area ad un operatore integra un’autorizzazione contingentata da affidare mediante gara. La nozione di «servizi portuali», esclusa dalla direttiva, non ricomprende i porti turistici e le concessioni di specchi d’acqua per l’ormeggio, riferendosi l’art. 16 della legge n. 84/1994 alle operazioni su merci e materiali. Cons. Stato, sez. VII, n. 8236 del 2025 ha confermato che la non applicabilità della direttiva concessioni non esclude l’applicazione della direttiva Bolkestein. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.