Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per la Carta Docente (TAR Sicilia n. 1140 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’art. 114 c.p.a. consente al giudice amministrativo di accertare l’inutile decorso del termine e di ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo divenuto definitivo. La verifica presuppone il passaggio in giudicato della sentenza e la prova della notifica del titolo, cui segue, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’ordine di provvedere entro un termine fissato. Ove perduri l’inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, perché provveda in via sostitutiva su istanza di parte. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, con la quale era stato loro riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107. Il giudice civile aveva accertato il diritto per determinati anni scolastici e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta e all’accredito di importi tra loro differenti, oltre interessi e rivalutazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio e assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. Sotto il profilo processuale, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla documentazione in atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertata la persistente inesecuzione, il Tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Ha poi previsto la propria ingerenza sostitutiva: nell’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre dettato la disciplina del compenso e delle modalità operative: la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dell’ultimo atto di esecuzione; il deposito di atti e documenti deve avvenire tramite la procedura P.A.T.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate secondo il criterio dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con richiamo a un precedente del Consiglio di Stato sulla misura della liquidazione in materia di esecuzione mobiliare.
Nota della Redazione
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