Commissario ad acta gratuito per dirigente della stessa amministrazione in ottemperanza (TAR Sicilia n. 2065 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, nel nominare il Commissario ad acta per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, può individuare un dirigente della stessa amministrazione intimata e stabilire che l’incarico sia svolto senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dettata dall’art. 5 sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sebbene prevista per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Commissario è tenuto al deposito telematico degli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione intimata a dare puntuale esecuzione a una sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini.
Il titolo azionato prevedeva il pagamento di differenze retributive per la retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali, per un importo indicato in ricorso. La ricorrente ha domandato altresì la nomina di un Commissario ad acta per l’eventualità di ulteriore inerzia dell’amministrazione. L’amministrazione si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità della richiesta di passaggio in decisione senza discussione, versata in atti dalla ricorrente, trattandosi di incombente difensivo non previsto dalle vigenti disposizioni di rito.
Nel merito, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31/12/1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28/02/1997, n. 30.
Il ricorso è stato quindi accolto. L’amministrazione è stata condannata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta, su istanza di parte, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.
Sul punto del compenso, il Collegio ha escluso la corresponsione di alcunché, osservando che l’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, ancorché dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, può essere applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento richiamato da plurime pronunce amministrative.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il Commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’apposito elenco. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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