Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 24 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a un giudicato formatosi su titolo esecutivo del giudice ordinario del lavoro, ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente alla decisione, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorso è ammissibile e fondato. Il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Alla persistente inottemperanza si ricollega la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 422 del 23 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero a metterla a disposizione.
Preso atto che l’amministrazione era rimasta inerte, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna del Ministero al pagamento delle astreinte. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 29 maggio 2024, ed è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997.
Determinante, sul punto, è il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno con provvedimento del 15 luglio 2025. Sussistono dunque i presupposti per l’azione di ottemperanza disciplinata dall’art. 114 cod. proc. amm.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La condanna alle spese contenuta nel titolo ottemperando è stata esclusa, in quanto esulante dalla domanda.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e commisurazione agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza, con liquidazione in favore del ricorrente e distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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