Divieto accesso per calca ai tornelli equiparato ad accesso abusivo (TAR Emilia-Romagna n. 866 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. D.A.SPO.) può essere legittimamente adottato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, anche nei confronti di chi risulti munito di regolare titolo di ingresso all’impianto sportivo, allorché la condotta contestata consista nell’aver partecipato attivamente alla calca ai tornelli, forzandone il superamento insieme ad altri soggetti. Tale condotta, pur in presenza di un valido biglietto, è equiparabile a quella di chi accede abusivamente, poiché agevola l’ingresso di soggetti sprovvisti di titolo e determina una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La mera detenzione del titolo di accesso non è sufficiente a escludere la legittimità del provvedimento, ove risulti documentato il mancato utilizzo dello stesso. Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, ex art. 2-bis l. n. 241/1990, non incide sulla legittimità del provvedimento, potendo rilevare esclusivamente a fini risarcitori o indennitari, a condizione che il danneggiato abbia formulato una specifica domanda e dedotto il concreto pregiudizio subito.
Il Fatto
In data 7 aprile 2025, il ricorrente, tifoso della squadra ospite, aveva assistito alla partita di calcio presso lo stadio di Bologna, munito di regolare biglietto di ingresso. Nel maggio successivo era stato identificato dalla Polizia di Stato a seguito di accertamenti relativi all’accesso all’impianto sportivo, per una condotta consistita nell’aver forzato, insieme ad altri, i varchi delimitati dai tornelli nell’imminenza dell’evento.
La Questura aveva adottato nei suoi confronti il D.A.SPO. ai sensi dell’art. 6, l. n. 401/1989, della durata di un anno, sul presupposto della denuncia per il reato di cui all’art. 6-bis, comma 2, l. n. 401/1989. Il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico al Prefetto, rimasto privo di riscontro, e aveva quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo, tra l’altro, la genericità della motivazione, la violazione del principio di personalità e proporzionalità e l’intervenuta decadenza per il mancato rispetto del termine procedimentale di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, respingendoli. Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato che uno dei presupposti per l’adozione del D.A.SPO., ossia la denuncia per uno dei reati indicati nell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, risultava documentalmente provato e comunque non contestato, essendo irrilevante che non fosse ancora intervenuta una condanna, poiché la norma consente il provvedimento anche in presenza della sola denuncia.
In relazione alla censura concernente la pretesa insussistenza della condotta, il Tribunale ha precisato che il provvedimento non si fondava esclusivamente sulla mancanza del titolo di ingresso, ma sulla partecipazione alla calca e sulla forzatura dei tornelli. Tale condotta, consistita nel fare ressa all’accesso e nell’impedire agli stewards di effettuare un corretto controllo individuale dei titoli, aveva creato una situazione generale di pericolo, rendendo l’atto ampiamente motivato sotto il profilo della specificità della condotta ascritta.
Quanto alla circostanza del possesso del biglietto, il Collegio ha distinto tra la detenzione del titolo, documentata, e il suo effettivo utilizzo, smentito dal report degli accessi ai tornelli prodotto in giudizio dall’Amministrazione, dal quale si evinceva che il titolo non risultava utilizzato. Il TAR ha inoltre affermato che anche chi è possessore di un valido titolo, ma concorre attivamente a forzare i tornelli partecipando alla calca, si pone alla stregua di chi accede abusivamente, agevolando l’ingresso di soggetti sprovvisti di biglietto e creando un pericolo per l’incolumità pubblica, con conseguente esclusione della violazione del principio di buon andamento.
Il Tribunale ha infine escluso sia il difetto di proporzionalità, considerata la durata limitata del divieto a un anno, sia l’illegittimità per il mancato rispetto del termine procedimentale: l’art. 2-bis l. n. 241/1990 rileva solo a fini risarcitori o indennitari e, nel caso di specie, il ricorrente non aveva formulato una puntuale domanda risarcitoria né dedotto uno specifico pregiudizio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.