Classifica funzionale delle strade urbane e occupazione del suolo pubblico (Cons. Stato n. 6691 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La classificazione funzionale delle strade urbane contenuta nel PGTU di Roma Capitale rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, esercitata ai sensi dell’art. 36 cod. strada. La riconduzione delle strade interzonali alla viabilità principale non è di per sé affetta da carenza istruttoria né da irragionevolezza, poiché il sottotipo mantiene le funzioni urbanistiche e di traffico del tipo originario di appartenenza. La diversa configurazione e denominazione delle reti rispetto al d.m. 5 novembre 2001 attiene a un profilo di nomenclatura, non già a una sommarietà dell’istruttoria. Ne consegue la legittimità del diniego di occupazione di suolo pubblico fondato sulla classificazione della strada come viabilità principale.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenta, nel periodo emergenziale, più istanze di ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico per un dehor collocato su una piazza del centro storico, classificata dal PGTU come viabilità principale. Roma Capitale respinge le istanze con una serie di comunicazioni di inammissibilità e, da ultimo, con un provvedimento di rigetto, avviando il procedimento di rimozione degli arredi.

La società impugna il rigetto, la circolare presupposta e il PGTU nella parte in cui include la piazza nella viabilità principale. Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti, ravvisando un difetto istruttorio nella pianificazione stradale. Roma Capitale propone appello, deducendo l’erroneità di tale lettura e la piena legittimità della classificazione operata.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie il gravame e riforma la sentenza di primo grado. Il Collegio muove dall’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, esclusa dalla stessa appellante: la decisione impugnata non è circoscritta al singolo diniego, ma coinvolge le disposizioni regolamentari e le circolari presupposte. L’annullamento di un regolamento comunale, fonte del diritto suscettibile di uso reiterato, spiega efficacia erga omnes e preclude all’amministrazione di continuare ad applicarlo.

Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema delle fonti. Il PGTU e il Regolamento viario classificano le strade urbane secondo i tipi dell’art. 2 cod. strada, distinguendo la viabilità principale — comprensiva dei sottotipi, tra cui le strade interzonali — dalla viabilità locale. Il d.m. 5 novembre 2001, adottato ai sensi dell’art. 13, comma 1, cod. strada, reca invece norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, con una diversa configurazione delle reti.

Da qui il primo errore del giudice di primo grado. Il richiamo del PGTU alla “semplicità di individuazione rispetto a quanto diversamente indicato nel d.m. 5/11/2001” non esprime una scelta istruttoria sommaria, ma una mera semplificazione terminologica. Le due fonti operano su piani distinti: l’una attua l’art. 36 cod. strada e ne persegue le finalità di circolazione, sicurezza e riduzione dell’inquinamento; l’altra detta le norme costruttive. La differenza di nomenclatura non integra, di per sé, alcun vizio.

Nemmeno l’assimilazione in un’unica categoria di strade con livelli di servizio eterogenei vale a fondare un’ipotesi di manifesta irragionevolezza. Il PGTU definisce la viabilità principale come l’insieme delle strade non locali, secondo le direttive ministeriali del 1995. Le strade interzonali conservano le stesse funzioni del tipo originario, sia pure a un livello di servizio più modesto. La loro configurazione, distinta da quella delle strade locali, richiede una valutazione complessiva che la sentenza impugnata non ha svolto.

Neppure la qualificazione della piazza come viabilità principale risulta sindacabile. Non emergono ragioni concrete di incompatibilità con tale nozione, nel quadro dei margini di apprezzamento tecnico rimessi all’amministrazione. L’appello è dunque fondato: la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado respinto. Le spese dei due gradi sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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