Quote latte, annullata l’imputazione di prelievo cade l’intimazione di pagamento (TAR Veneto n. 260 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale della comunicazione di imputazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario determina, in via consequenziale e diretta, il venir meno del titolo esecutivo posto a base della riscossione coattiva. L’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione, in quanto atto derivato dal prelievo presupposto, va annullata. La pretesa creditoria di AGEA non si estingue per il decorso del termine prescrizionale, trovando applicazione il termine ordinario decennale dell’art. 2946 cod. civ. Resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di rinnovare il procedimento applicando criteri conformi alla disciplina europea, tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini determinato dalla pendenza del contenzioso sull’imputazione di prelievo.

Il Fatto

Un produttore lattiero-caseario riceveva un’intimazione di pagamento dall’agente della riscossione, con richiesta di versare una somma rilevante a titolo di residuo ruolo AGEA per prelievi latte, interessi e oneri, in riferimento a una cartella relativa al prelievo supplementare dell’annata 2005/2006.

Il contribuente impugnava l’intimazione e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto. Con ordinanza cautelare l’istanza veniva accolta, con contestuali incombenti istruttori. AGEA e ADER si costituivano in resistenza. All’udienza del 15 gennaio 2026 la causa passava in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo con cui il ricorrente deduceva l’annullamento della comunicazione di imputazione di prelievo relativa all’annata 2005/2006. Tale comunicazione era stata annullata dal Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado che aveva respinto il gravame.

La decisione si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Le pronunce menzionate hanno accertato l’illegittimità comunitaria dei regimi nazionali che introducono meccanismi di compensazione per categorie prioritarie, non proporzionali. In particolare la Corte ha ritenuto che la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati debba avvenire tra i produttori in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento di ciascuno.

Su tali basi vanno disapplicati l’art. 1, comma 8, del D.L. n. 43/1999 e l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 8/2000, che quantificano il prelievo dopo la riassegnazione per categorie prioritarie. Parimenti va disapplicato l’art. 9 del D.L. n. 49/2003, in combinato disposto con l’art. 2, comma 3, del D.L. n. 157/2004, che individua quale categoria prioritaria quella dei produttori i cui acquirenti abbiano regolarmente versato il prelievo mensile.

L’annullamento dell’imputazione di prelievo per l’annata 2005/2006 ha determinato il venir meno del titolo esecutivo per cui AGEA ha avviato la riscossione, affidandola ad ADER, essendo il prelievo supplementare atto presupposto dell’intimazione impugnata.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio precisa che il credito nascente dal surplus produttivo non può ritenersi estinto, trovando applicazione il termine ordinario decennale. Il decorso del tempo non ha inciso sull’an della pretesa, poiché la sentenza di annullamento ha previsto quale effetto conformativo l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi, tenuto conto dell’effetto interruttivo e sospensivo dei termini per la pendenza del contenzioso. Resta fermo il potere di rinnovare il procedimento con criteri conformi alla disciplina europea. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. Il ricorso è accolto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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