Oneri sicurezza aziendale e verifica di anomalia: rileva la valutazione sostanziale (TAR Veneto n. 504 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, con particolare riguardo alla congruità degli oneri aziendali per la salute e la sicurezza, costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore di diritto. Esso ha natura globale e sintetica, essendo volto ad apprezzare l’affidabilità complessiva e l’effettiva sostenibilità dell’offerta. I parametri del Protocollo ITACA, ove non recepiti dalla lex specialis come criterio vincolante, hanno valore meramente orientativo e non determinano ex se l’esito della valutazione. Il superamento di una soglia parametrica non preclude all’Amministrazione di verificare in concreto l’idoneità dell’importo dichiarato a coprire gli obblighi normativi. È inammissibile la rielaborazione delle giustificazioni economiche in sede processuale, anche a parità di importo complessivo, poiché i costi della sicurezza sono elementi costitutivi autonomi e immodificabili dell’offerta.
Il Fatto
La Guardia di Finanza indiceva una procedura di affidamento avente ad oggetto il servizio di preparazione, confezionamento e somministrazione dei pasti e la pulizia dei locali di pertinenza di più sedi operative. Ammesse alla gara la ricorrente e la controinteressata, entrambe conseguivano il medesimo punteggio tecnico massimo. In sede di esame dell’offerta economica, l’Amministrazione chiedeva chiarimenti sulla congruità degli oneri aziendali per la sicurezza, ritenuti molto contenuti.
Con comunicazione del 22 ottobre 2025 la stazione appaltante disponeva l’esclusione della ricorrente, ravvisando la sottostima di voci essenziali quali i dispositivi di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria, la formazione, l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e il fondo rischi. Seguiva l’aggiudicazione in favore della controinteressata. La società esclusa impugnava gli atti, deducendo l’erronea applicazione della formula ITACA, la violazione del contraddittorio e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla premessa che il giudizio di anomalia costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore di diritto, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione economica a quella dell’Amministrazione. Il giudizio ha natura globale e sintetica e mira ad apprezzare l’affidabilità complessiva dell’offerta rispetto agli obblighi normativi e contrattuali.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla base di calcolo della formula Protocollo ITACA, la censura è respinta. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 demanda alla stazione appaltante l’individuazione degli elementi per l’avvio e lo svolgimento del procedimento di verifica, valorizzando la discrezionalità amministrativa e tecnica. Nel caso concreto i parametri ITACA non risultano recepiti dalla lex specialis quale criterio vincolante, ma richiamati come mero riferimento orientativo. Essi costituiscono uno strumento tecnico di supporto all’istruttoria, non un automatismo idoneo a determinare da sé l’esito della valutazione.
Il Tribunale aggiunge che il giudizio di anomalia non si è fondato su un mero scostamento aritmetico rispetto a una soglia convenzionale, ma su una autonoma e analitica valutazione delle singole voci di costo. Il superamento di una soglia teorica minima, pertanto, non preclude all’Amministrazione di verificare in concreto l’idoneità dell’importo dichiarato a coprire gli obblighi normativi.
Le ulteriori censure, pur astrattamente assorbibili per la natura plurimotivata del provvedimento, sono comunque infondate. Il subprocedimento di verifica dell’anomalia è configurato in forma monofasica, non imponendo plurime interlocuzioni; la richiesta di chiarimenti ulteriori integra una mera facoltà. Grava poi sul ricorrente l’onere probatorio di dimostrare la manifesta erroneità della valutazione tecnica: onere non assolto, poiché le doglianze si risolvono in una diversa lettura dei dati economici.
Il Tribunale ribadisce infine la rigida inalterabilità dei costi sulla sicurezza e l’inammissibilità della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche, anche a parità di importo complessivo. Consentirla violerebbe la par condicio e il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., attribuendo al giudice il potere di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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