Emersione dal lavoro irregolare: irrilevante la riabilitazione sopravvenuta al rigetto (TAR Veneto n. 256 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, la valutazione di ammissibilità della procedura si compie con riferimento al quadro normativo vigente e alle circostanze esistenti al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo dell’Amministrazione. La condanna riportata per uno dei reati richiamati dall’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, integra una causa ostativa automatica, che non richiede una valutazione di pericolosità sociale in concreto. La sopravvenuta riabilitazione del richiedente, intervenuta dopo l’adozione del rigetto, non incide sulla legittimità dell’atto, in forza del principio tempus regit actum, restando salva la possibilità di riesame in autotutela da parte dell’Amministrazione. La motivazione del diniego può essere sintetica quando richiami il parere negativo della Questura, che costituisce parte integrante dell’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato per il tramite del datore di lavoro un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, finalizzata alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Verona ha rigettato l’istanza sulla base del parere negativo della Questura, che aveva rilevato la sussistenza di condanne penali ostative.
In particolare, il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Verona del 25 maggio 2012 per ricettazione e per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi. Il provvedimento di rigetto è stato impugnato davanti al TAR Veneto, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza straordinaria dell’11 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, contestando la mancata motivazione sulle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e sostenendo che la Prefettura avrebbe potuto discostarsi dal parere della Questura, di natura consultiva e non vincolante.
Il Collegio ha respinto la censura. Il richiamo al parere della Questura, che evidenziava le condanne penali, rende comprensibile la ragione del diniego, ossia la presenza di precedenti penali ostativi. La motivazione, benché sintetica, è stata ritenuta sufficiente, in linea con un orientamento dello stesso Tribunale (TAR Veneto, sez. III, sentenza n. 1374/2025).
Con il secondo motivo, il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe applicato la normativa penale vigente al momento dell’istanza, anziché quella in vigore all’epoca dei reati, e che sarebbe stata necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale.
Il TAR ha respinto anche questa censura. La valutazione di ammissibilità delle procedure di emersione va compiuta con riferimento al quadro normativo vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo. In quel momento i reati di cui agli artt. 648 e 497-bis cod. pen. rientravano tra le fattispecie ostative dell’art. 103, comma 10, lett. c), del D.L. n. 34/2020. La condanna integra quindi una causa ostativa automatica, senza spazio per ulteriori valutazioni discrezionali.
Quanto alla riabilitazione sopravvenuta, il Collegio ne ha escluso la rilevanza, perché intervenuta dopo l’adozione dell’atto impugnato. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità dell’atto si valuta solo con riferimento alla normativa e ai fatti esistenti al momento della sua adozione. Le circostanze favorevoli sopravvenute non incidono su tale giudizio, ferma restando la possibilità di una loro valutazione da parte dell’Amministrazione in sede di eventuale riesame. Sul punto il TAR ha richiamato l’orientamento della Sezione espresso in sede cautelare (Sez. III, ord. caut. n. 336/2025).
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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