Ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente: condanna al pagamento e nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 498 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del Giudice Ordinario, è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed è ontologicamente diverso dall’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione, i cui rappresentanti e funzionari sono tenuti a darvi seguito senza margini di discrezionalità. In caso di inadempimento, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, assegnando un termine per provvedere e nominando fin d’ora un commissario ad acta che, in via sostitutiva, adotta gli atti necessari. L’azione non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di un docente, riconoscendone il diritto a fruire del beneficio di euro 500,00 ex art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati e condannando l’Amministrazione alla corresponsione. Nonostante il passaggio in giudicato e la notifica del titolo esecutivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto al pagamento.

La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita in giudizio senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando la regolarità della notifica e il rispetto dei termini per il deposito del ricorso. Ha inoltre accertato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza era munita di formula esecutiva e che il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996 era maturato infruttuosamente, rendendo così proponibile l’azione.

Nel merito, il Collegio ha osservato che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla verifica dell’inadempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione della statuizione giudiziale, l’inadempimento doveva considerarsi pacifico. La Pubblica Amministrazione è pertanto tenuta a dare completa esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro, provvedendo al pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni. È stata esclusa la liquidazione di un compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

La sentenza ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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