Concessioni demaniali marittime, conformità urbanistica e proroga del termine di integrazione (TAR Veneto n. 25 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, la conformità urbanistica dell’istanza concorrente va verificata con riguardo allo strumento di pianificazione vigente al momento del rilascio della concessione, non a quello vigente alla data di presentazione della domanda. La doppia conformità al piano previgente e alla sua variante costituisce requisito di ammissibilità solo quando il rapporto concessorio si attui durante il periodo di multivigenza dei diversi atti di pianificazione. Il termine perentorio per le integrazioni documentali non è inderogabile in senso assoluto: è ammessa la proroga su richiesta motivata dell’interessato, intervenuta prima della scadenza, in presenza di situazioni obiettive che rendano difficile l’osservanza del termine. La proroga è coerente con il favor partecipationis, specie se la sua mancata concessione determinerebbe il venir meno del confronto concorrenziale.

Il Fatto

Una società ha chiesto al Comune il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima per una porzione di arenile, comprensiva di quattro chioschi. Pubblicata l’istanza, è pervenuta una domanda concorrente. All’esito della comparazione, la commissione ha collocato prima la concorrente con 99,58 punti e seconda la prima istante con 91,00 punti.

La società originaria ha impugnato la determinazione di aggiudicazione e i verbali della commissione, deducendo la non conformità urbanistica dell’offerta concorrente al piano ancora formalmente vigente, la tardività delle integrazioni documentali e l’errata valutazione di alcuni punteggi. Con motivi aggiunti ha censurato anche la proroga del termine di integrazione concessa alla concorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto tutte le censure. Sul primo profilo, il Collegio ha ricostruito il regime transitorio tra il piano del 2015 e la variante approvata nel 2023, entrata in vigore nel febbraio 2024. Poiché la fase di pre-istruttoria e il futuro rilascio della concessione cadono nel vigore della variante, l’istanza concorrente è stata correttamente ritenuta ammissibile.

L’art. 25 del regolamento comunale, che subordina l’ammissione alla concorrenza alla compatibilità con i vincoli vigenti e con il piano dell’arenile, va letto secondo il canone di ragionevolezza: rileva lo strumento vigente al momento del rilascio. Imporre la conformazione a una disciplina superata contrasterebbe con i principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Quanto alla proroga, il Collegio distingue la perentorietà del termine dalla sua inderogabilità. La decadenza opera alla scadenza, ma il termine resta prorogabile su richiesta intervenuta prima del suo spirare. Il regolamento non vieta la proroga, e la sua ammissione è coerente con la procedura comparativa, connotata da informalità ai sensi dell’art. 37 cod. nav., e con il favor partecipationis: l’esclusione dell’unica concorrente avrebbe azzerato il confronto concorrenziale. La motivazione per relationem all’istanza dell’interessato è stata ritenuta sufficiente.

Sul terzo motivo, i campi da beach volley collocati nella porzione Nord delle aree libere sono stati qualificati come attrezzature per lo svago ai sensi dell’art. 8, comma 5, delle NTA, strutture leggere fruibili da chiunque e non assimilabili alle infrastrutture della fascia dei servizi alla spiaggia di cui all’art. 9, comma 9.

Infine, le censure sui punteggi sono state respinte per assenza di profili di manifesta illogicità nelle valutazioni discrezionali della commissione, non sindacabili nel merito. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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