Canone unico pubblicitario: illegittime le norme comunali su ambito e cumulo (TAR Veneto n. 20 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dai commi 816 e 818 della legge n. 160/2019, che radicano la titolarità dell’entrata in capo al Comune in base alla pertinenza comunale della strada, escludendo ogni automatismo fondato sulla sola presenza dell’impianto pubblicitario. La potestà regolamentare comunale è illegittima ove estenda il prelievo a strade di proprietà di altri enti e agli impianti ivi visibili. È parimenti illegittima la norma regolamentare che assume a presupposto del canone la mera disponibilità del mezzo potenzialmente idoneo alla diffusione, a prescindere dall’effettiva diffusione dei messaggi, poiché l’art. 1, comma 820, della legge n. 160/2019 esclude il cumulo tra il canone per la diffusione e quello per l’occupazione. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si determina, ai sensi del comma 825, sulla superficie complessiva del mezzo, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Il Fatto

Una società ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, la deliberazione della Giunta di approvazione delle tariffe e l’avviso di pagamento emesso dalla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione.

Il Comune non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo nella parte in cui censura le clausole regolamentari che estendono l’ambito applicativo del canone alle strade di proprietà o competenza di altri enti che attraversano il territorio comunale e agli impianti su aree private visibili da tali strade. Richiamando TAR Veneto, III, sent. n. 947 dell’8.5.2024, il Tribunale ribadisce che la potestà regolatoria deve essere esercitata nei limiti dei commi 816 e 818, che identificano la titolarità dell’entrata in base alla pertinenza della strada. La seconda parte del motivo, relativa al divieto di cumulo, è invece infondata, perché la norma regolamentare impugnata prevede correttamente che sia soggetta a canone solo la parte di occupazione eccedente la superficie impositiva calcolata per la diffusione.

Infondata è anche la censura avverso la clausola sul canone per il rilascio dell’autorizzazione alla posa dei mezzi pubblicitari. Il Collegio distingue il corrispettivo autorizzatorio di cui all’art. 53, comma 7, del regolamento di esecuzione del codice della strada, non abrogato, dal canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, assorbito dal canone unico. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 5 del 25 febbraio 2013.

È fondato il secondo motivo, nella parte in cui censura la clausola che assume a presupposto del canone la mera disponibilità del mezzo. Il comma 820 esclude l’applicazione del canone per le occupazioni quando è dovuto quello per la diffusione dei messaggi, sicché la mera potenzialità non può giustificare il prelievo. Infondate sono invece le censure sulla quantificazione: i coefficienti moltiplicatori sono legittimi ove rispondano a criteri di ragionevolezza e diversifichino situazioni oggettivamente diverse, in coerenza con il potere di introdurre esenzioni o riduzioni e con l’art. 119 Cost. Il Collegio condivide Cons. Stato, VII, n. 5632 del 26.06.2024 e ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 817 per asserita violazione dell’art. 23 Cost.

È fondato il terzo motivo. La norma regolamentare che impone di determinare autonomamente il canone in base alla superficie utilizzata da ciascuna impresa, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo cumulativo, contrasta con il comma 825, che àncora il canone alla superficie complessiva del mezzo. Di riflesso è fondato il quarto motivo, in via derivata, nei limiti delle parti annullate. Il quinto motivo, relativo all’avviso di pagamento, è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato se l’importo richiesto riguardasse le clausole impugnate. Il Tribunale annulla parzialmente il regolamento e la deliberazione tariffaria, nulla disponendo sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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