Regolamento Difesa: ridefinizione luoghi di lavoro e competenze antinfortunistiche (Cons. Stato n. 294 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento ministeriale che incide sulla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate trova la propria base normativa nel combinato disposto degli articoli 1, comma 3, secondo periodo, e 184, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008. Le aree in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative con l’impiego di assetti operativi delle Forze armate non si intendono quali luoghi di lavoro, con la conseguenza che l’obbligo di valutazione dei rischi è adempiuto mediante il rispetto delle disposizioni di tutela tecnico-militari, la formazione e l’addestramento del personale e la conformità delle attrezzature. Il concerto ministeriale non può essere ridotto a mera formula di stile e l’eventuale conferimento della relativa firma ad organi di staff deve avvenire mediante delega di firma, non attraverso la formula dell’ordine. Il decreto ministeriale di concerto non deve assumere i tratti del decreto interministeriale: la sottoscrizione dei Ministri concertanti va apposta in guisa emarginata, con menzione degli adempimenti di controllo della Corte dei conti.
Il Fatto
Il Ministero della difesa ha trasmesso al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.P.R. n. 90/2010. L’intervento è inteso a ridefinire gli ambiti delle attività e dei luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a ripartire la competenza sull’emanazione di direttive e sul coordinamento in materia di antinfortunistica tra l’area tecnico-operativa e quella tecnico-amministrativa del Dicastero. La richiesta è corredata dalla relazione al Ministro, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’ATN, dall’AIR, dagli atti di concerto dei Ministri del lavoro, della salute e per la pubblica amministrazione, dagli esiti del confronto sindacale e dal parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato la base normativa dell’intervento, rinvenendola nel combinato disposto dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 66/2010, che consente la modificazione del Codice dell’ordinamento militare con le procedure dell’articolo 17 della legge n. 400/1988, e dell’articolo 184, comma 2, del medesimo decreto legislativo, che demanda al regolamento l’individuazione dei limiti di compatibilità con gli speciali compiti delle Forze armate, secondo le procedure dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.
In relazione agli adempimenti procedimentali, la Sezione ha rilevato la giuridica inadeguatezza dell’espressione del concerto da parte dei capi degli uffici legislativi “d’ordine” dei rispettivi Ministri, ribadendo che il concerto è atto del Ministro e non del Ministero e che la relativa formula incide sulla legittimità dell’atto normativo. Ha altresì evidenziato che il concerto non può ridursi a vacuo adempimento, dovendo esprimere una sostanziale valutazione di compatibilità con gli interessi di cui l’autorità concertata è portatrice.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto l’intervento complessivamente congruo rispetto agli obiettivi: le modifiche all’articolo 253 del testo unico sottraggono alla nozione di luoghi di lavoro le aree, incluse le unità navali, in cui si svolgono attività operative, emergenziali o addestrative, con obbligo di valutazione dei rischi adempiuto mediante misure alternative; le modifiche agli articoli 89, 105-ter e 252 ripartiscono le competenze in materia antinfortunistica tra il Capo di Stato maggiore della difesa per l’area tecnico-operativa e il Segretario generale per l’area tecnico-amministrativa.
Sotto il profilo formale, la Sezione ha suggerito accorgimenti tipografici per evitare che il decreto ministeriale di concerto assuma i tratti del decreto interministeriale e ha segnalato l’obbligo di assoggettamento al visto e alla registrazione della Corte dei conti, con menzione nel Preambolo e nell’explicit.
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