Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 470 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non ha provveduto nel termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo e, in caso di inutile decorso del termine assegnato, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza diritto a compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo per la formazione, mediante la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della somma di mille euro.

Il titolo era stato notificato in copia attestata conforme e non era stata data esecuzione. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo di cui era stata fornita prova.

Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha previsto l’intervento sostitutivo del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso il compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e i precedenti di merito ivi citati.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, che il commissario deve effettuare il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. secondo la modulistica indicata, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

Ha infine disposto, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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