Recupero somme indebite al dipendente: prescrizione decennale e perenzione (Cons. Stato n. 5764 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa restitutoria della pubblica amministrazione per somme indebitamente erogate al dipendente, fondata sull’art. 2033 c.c., è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., non essendo riconducibile alle ipotesi di prescrizione breve dell’art. 2948 c.c. Il recupero riveste carattere di doverosità, in quanto atto dovuto, e non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico sotteso, essendo sufficiente esplicitare le ragioni del difetto di titolo del percipiente. La proposizione del ricorso giurisdizionale da parte del debitore avverso l’originaria pretesa interrompe la prescrizione e l’effetto interruttivo permanente si mantiene per tutta la durata del processo, non essendo travolto dalla perenzione.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui il Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’Esercito ha intimato a un ufficiale la ripetizione di un trattamento economico erogato negli anni 1992 e 1993 in relazione alla frequenza dei corsi di allievi ufficiali, ai sensi della legge n. 100/1987. La pretesa restitutoria era già stata avanzata nel 1997 e impugnata dall’interessato davanti al TAR, che dopo la concessione della sospensiva ha dichiarato il ricorso estinto per perenzione nel 2013.

Il provvedimento di recupero del 2018, notificato dopo l’infruttuoso ricorso gerarchico, è stato impugnato dall’ufficiale, che ha dedotto la maturata prescrizione del diritto e l’affidamento ingenerato dal lungo silenzio dell’amministrazione, oltre a carenze motivazionali. Il TAR ha accolto il ricorso dichiarando prescritta la pretesa. L’amministrazione della difesa ha appellato, deducendo l’error in iudicando sotto il profilo della disciplina della prescrizione. L’istanza cautelare è stata rigettata per carenza del periculum in mora e l’appellato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal costante orientamento secondo cui la ripetizione delle somme indebitamente erogate dall’amministrazione ha sempre carattere di doverosità, trattandosi di risorse istituzionalmente destinate a finalità di pubblico interesse. Da ciò discende che, in quanto atto dovuto, il provvedimento di recupero non necessita di specifica motivazione sull’interesse pubblico sotteso.

Sul piano della prescrizione, il Collegio ribadisce che l’azione di recupero ex art. 2033 c.c. è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., non rientrando la fattispecie tra le ipotesi di prescrizione breve dell’art. 2948 c.c.. Richiama, sul punto, la giurisprudenza amministrativa e civile, tra cui Cons. Stato n. 4989 del 2012 e Cass. civ. n. 28436 del 2019.

La Corte affronta poi il nodo centrale dell’effetto interruttivo della prescrizione a fronte del giudizio definito per perenzione. Secondo la regola dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., quando l’iniziativa giudiziale è assunta dal debitore, l’effetto interruttivo permanente si mantiene per tutta la durata del processo, a prescindere dalla mancanza di attività processuale della parte ricorrente. L’amministrazione convenuta, che vanta la posizione di creditore ed è interessata a tutelare il proprio credito di fronte all’impugnazione, mantiene ferma la richiesta di reiezione e in tal modo determina la sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Ne consegue che l’estinzione del processo, cui è assimilabile la perenzione nel processo amministrativo, non provoca la perdita dell’effetto interruttivo permanente in danno dell’amministrazione convenuta. La perdita di tale effetto costituisce, infatti, una sanzione per il creditore che abbia agito senza svolgere l’attività processuale necessaria a giungere a una pronuncia di merito, ipotesi non configurabile nella specie.

Calando tali coordinate nella fattispecie, il Collegio rileva che l’amministrazione si è tempestivamente rideterminata rispetto al recupero con l’atto del 17 agosto 2018, una volta definitosi con decreto di perenzione il giudizio instaurato dall’interessato nel 1997. L’appello è pertanto fondato: in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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