Il canone per l’alloggio militare occupato sine titulo decorre dalla conoscenza effettiva (Cons. Stato n. 5766 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’Amministrazione militare determina o ridetermina il canone degli alloggi di servizio occupati sine titulo costituiscono provvedimenti amministrativi di natura autoritativa, adottati nell’interesse primario della funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate. La posizione soggettiva del militare che li impugna è pertanto di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e soggezione del ricorso al termine di decadenza. La notifica del provvedimento di rideterminazione, dalla quale l’art. 3, comma 3, d.m. 16 marzo 2011 fa decorrere l’applicazione del nuovo canone, integra un requisito di concreta esigibilità della pretesa e non una condizione cui la mancanza dell’atto formale faccia conseguire l’estinzione del credito dell’Amministrazione. A essa è equipollente la piena conoscenza del provvedimento e del suo contenuto dispositivo.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo della Guardia costiera, occupava un alloggio di servizio in ragione dell’incarico presso una Capitaneria di porto. Destinatario di un trasferimento d’autorità, chiedeva la proroga dell’assegnazione per ragioni familiari ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.m. n. 414/2001, impegnandosi espressamente a corrispondere il nuovo canone. Ottenuta la proroga, tratteneva l’immobile oltre il periodo autorizzato e lo rilasciava senza aver pagato alcunché.
La Capitaneria rideterminava il canone per l’occupazione sine titulo e ne disponeva il recupero tramite trattenute sullo stipendio. Il militare impugnava gli atti davanti al TAR Liguria, che accoglieva il ricorso, annullava i provvedimenti e condannava l’Amministrazione alla restituzione delle somme. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato sistematico dell’art. 231, comma 4, d. lgs. n. 66/2010: gli alloggi di servizio rientrano tra le infrastrutture militari e sono ricompresi nel demanio militare. La loro assegnazione non instaura una locazione di diritto privato, ma un rapporto di concessione amministrativa di diritto pubblico. Ne deriva che gli atti di determinazione del canone, compreso quello per le occupazioni sine titulo, sono veri e propri provvedimenti amministrativi, come conferma l’art. 3 del d.m. 16 marzo 2011, che impone l’avviso di avvio di un procedimento.
Da qui la qualificazione della posizione soggettiva. Poiché all’Amministrazione è riconosciuto un potere autoritativo — nel valutare i requisiti, applicare le maggiorazioni per l’occupazione abusiva, ponderare l’interesse pubblico al recupero del bene — l’atto incide unilateralmente sulla sfera del privato. Il militare è quindi titolare di un interesse legittimo, oppositivo o pretensivo. La giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in particolare per la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Su questa premessa si fonda la tardività del ricorso di primo grado. Il provvedimento di determinazione era stato adottato il 24 giugno 2022; l’interessato ne aveva piena conoscenza almeno dal 5 luglio 2022, come dimostra la sua istanza di accesso agli atti in pari data. Il ricorso è stato notificato solo il 18 gennaio 2023. Tale conoscenza effettiva e dettagliata è equipollente alla notifica richiesta dalla norma regolamentare.
Il Collegio accoglie anche il motivo sulla decorrenza del canone. L’art. 286, comma 3, c.m. impone agli occupanti senza titolo un canone maggiorato: la fattispecie è risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., funzionalmente diversa dal corrispettivo di un contratto di scambio. La previsione della notifica non può quindi essere intesa come condizione cui la sua mancanza faccia conseguire ipso iure l’estinzione della pretesa. Diversamente, la rideterminazione sarebbe vanificata per le occupazioni brevi e si incentiverebbero i comportamenti dilatori degli occupanti, come avvenuto nella specie.
L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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